Chiusura esercizi commerciali per l’epidemia di COVID-19 fino al 25/03/20

A seguito della perdurante epidemia di coronavirus, il DPCM 11 marzo 2020, fino al 25/03/2020 prevede:

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO NON ALIMENTARI:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato (negozi), sia nell’ambito della media e grande distribuzione (iper e supermercati), anche ricompresi nei centri commerciali (l’accesso ai punti di distribuzione di generi alimentari sarà comunque consentita). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (bar e ristornati):
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PER I SERVIZI ALLA PERSONA:
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 

DEROGHE:
RESTANO APERTE:
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

POSSONO RESTARE APERTE  ANCHE LE ATTIVITA’ ELENCATE NELL’ALLEGATO 1 DEL DPCM SOTTO RIPORTATE:
Ipermercati 
Supermercati 
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici