DAL 2024 LE NOTIFICHE AI CONTRIBUENTI DIVENTANO DIGITALI

Con le nuove norme in materia di accertamento, gli atti arriveranno ai contribuenti via PEC agli indirizzi digitali ai sensi del nuovo art. 60-ter al Dpr 600/1973, che disciplinerà le comunicazioni al domicilio digitale.

Ai sensi del nuovo art. 60-ter del Dpr 600/1973, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati direttamente dal competente ufficio tramite PEC agli indirizzi risultanti negli elenchi:

  1. Ipa per le pubbliche amministrazioni;
  2. Ini-PEC per imprese e professionisti;
  3. Inad per coloro che non sono obbligati ad avere un indirizzo di PEC, come le persone fisiche.

Nel caso in cui l’indirizzo PEC risulti disabilitato, saturo e in ogni caso non sia possibile provvedere alla notifica attraverso la PEC, l’Ufficio effettuerà un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale secondo invio non andrà a buon fine, la notifica potrà avvenire:

  1. per i soggetti non tenuti all’obbligo dell’indirizzo digitale e chi ha eletto domicilio speciale, l’Ufficio procederà con la tradizionale “notifica cartacea”;
  2. per i soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione in pubblici elenchi dell’indirizzo digitale, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Al fine del decorso dei termini, la notifica si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui il gestore del suo sistema di posta elettronica certificata (PEC), gli trasmette la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. Per il destinatario la notifica si intende invece perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’ufficio. In altre parole la notifica si ha per effettuata a decorrere dal momento in cui la comunicazione arriva all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indipendente dal fatto che questi la legga.

Quando la notifica tramite PEC risulta impossibile, quindi quando il mittente non riesce ad ottenere la ricevuta di ricezione perché per esempio l’indirizzo PEC del destinatario è saturo o disabilitato, la notifica si intende perfezionata per il destinatario il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Anche le cartelle di pagamento potranno essere notificate con le medesime modalità.