DAL 2024 LE NOTIFICHE AI CONTRIBUENTI DIVENTANO DIGITALI
4 Febbraio 2024
By gadmin
Dal 2024 le notifiche degli atti e delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate verranno fatte via PEC
Il D.Lgs n. 216/2023 pubblicato sulla G.U. del 30/12/2023 n. 303 introduce, per il solo periodo d’imposta 2024 (salvo proroghe), nuove regole per la tassazione IRPEF.
PRINCIPALI MODIFICHE:
Vengono accorpati i primi due scaglioni, portando il totale numero degli scaglioni da 4 a 3 come sotto indicato:
2. Incremento delle detrazioni per lavoro/pensione per il 2024
Il Decreto prevede l’incremento della detrazione spettante sui redditi da lavoro dipendente di cui articolo 13, comma 1, lettera a) del DPR 917/86, primo periodo, da € 1.880 a € 1.955 per redditi fino a € 15.000.
Rimangono uguali le formule per la quantificazione delle detrazioni.
REDDITO COMPLESSIVO | DETRAZIONE |
<= 15.000 | 1.955* |
>15.000 e <= 28.000 | 1.910+1.190x(28.000-RC)/13.000 |
>28.000 | 1910x(50.000-RC)/22.000** |
* La detrazione non può essere inferiore a € 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato o a € 1.380,00 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00 ma non a € 35.000,00. Tale maggiorazione si aggiunge alla detrazione effettivamente spettante e non è rapportata ad anno in funzione della durata del rapporto di lavoro.
3. Non sono apportate modifiche alle detrazioni per redditi da pensione.
4. Le detrazioni per carichi famiglia rimangono invariate
5. Le detrazioni per oneri 2024 sono parametrate al reddito per i soggetti con reddito complessivo superiore ai 50.000,00, al netto della deduzione per l’abitazione principale e delle relative pertinenze
Il Decreto prevede infatti che i contribuenti con il suddetto reddito complessivo subiscano una riduzione di € 260,00 dell’importo della detrazione totale spettante per:
ATTENZIONE: La riduzione di € 260,00 introdotta dal nuovo decreto va applicata dopo la rimodulazione delle detrazioni di cui all’art. 15, comma 3-bis e seguenti, TUIR, riguardanti i contribuenti con reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze, superiore a € 120.000,00.
6. Rimodulazione del trattamento integrativo 2024
Per il periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato, con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 a condizione che l’imposta lorda – determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR – sia di importo superiore alla detrazione spettante diminuita dell’importo pari a € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell’anno. I suddetti € 75,00 di correzione servono a compensare l’innalzamento della “no tax area” derivante dall’aumento della detrazione da lavoro dipendente per il 2024. Senza tale correttivo si verificherebbe una riduzione dei beneficiari del trattamento integrativo per i redditi più bassi, venendo a mancare il presupposto del contributo che è la presenza di un IRPEF lorda superiore alla detrazione.
Il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 28.000, ma a condizione che:
In tale caso, per i soggetti con reddito compreso tra i 15.000 e i 28.000, il trattamento integrativo spettante è riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1.200 annui, determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda.
N.B: