Finanziaria 2024 – La nuova disciplina IRPEF

Il D.Lgs n. 216/2023 pubblicato sulla G.U. del 30/12/2023 n. 303 introduce, per il solo periodo d’imposta 2024 (salvo proroghe), nuove regole per la tassazione IRPEF.

PRINCIPALI MODIFICHE:

  1. Nuovi scaglioni e aliquote IRPEF per il 2024

Vengono accorpati i primi due scaglioni, portando il totale numero degli scaglioni da 4 a 3 come sotto indicato:

  1. fino a 28.000 euro, 23%;  
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 %;
  3. oltre 50.000 euro, 43%.

2. Incremento delle detrazioni per lavoro/pensione per il 2024

Il Decreto prevede l’incremento della detrazione spettante sui redditi da lavoro dipendente di cui articolo 13, comma 1, lettera a) del DPR 917/86, primo periodo, da € 1.880 a € 1.955 per redditi fino a € 15.000.

Rimangono uguali le formule per la quantificazione delle detrazioni.

REDDITO COMPLESSIVODETRAZIONE
<= 15.0001.955*
>15.000 e <= 28.0001.910+1.190x(28.000-RC)/13.000
>28.0001910x(50.000-RC)/22.000**

* La detrazione non può essere inferiore a € 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato o a € 1.380,00 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00 ma non a € 35.000,00. Tale maggiorazione si aggiunge alla detrazione effettivamente spettante e non è rapportata ad anno in funzione della durata del rapporto di lavoro.

3. Non sono apportate modifiche alle detrazioni per redditi da pensione.

4. Le detrazioni per carichi famiglia rimangono invariate

5. Le detrazioni per oneri 2024 sono parametrate al reddito per i soggetti con reddito complessivo superiore ai 50.000,00, al netto della deduzione per l’abitazione principale e delle relative pertinenze

Il Decreto prevede infatti che i contribuenti con il suddetto reddito complessivo subiscano una riduzione di € 260,00 dell’importo della detrazione totale spettante per:

  • oneri con detrazione al 19%, prevista dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR che rimangono detraibili secondo le regole ordinarie;
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

ATTENZIONE: La riduzione di € 260,00 introdotta dal nuovo decreto va applicata dopo la rimodulazione delle detrazioni di cui all’art. 15, comma 3-bis e seguenti, TUIR, riguardanti i contribuenti con reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze, superiore a € 120.000,00.

6. Rimodulazione del trattamento integrativo 2024

Per il periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato, con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 a condizione che l’imposta lorda – determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR – sia di importo superiore alla detrazione spettante diminuita dell’importo pari a € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell’anno. I suddetti € 75,00 di correzione servono a compensare l’innalzamento della “no tax area” derivante dall’aumento della detrazione da lavoro dipendente per il 2024. Senza tale correttivo si verificherebbe una riduzione dei beneficiari del trattamento integrativo per i redditi più bassi, venendo a mancare il presupposto del contributo che è la presenza di un IRPEF lorda superiore alla detrazione.

Il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 28.000, ma a condizione che:

  1. l’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
  2. l’imposta lorda al netto della detrazione da lavoro spettante sia maggiore di zero anche al netto delle seguenti detrazioni per oneri:
    • carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR);
    • le altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR);
    • interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
    • erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
    • per spese mediche;
    • per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In tale caso, per i soggetti con reddito compreso tra i 15.000 e i 28.000, il trattamento integrativo spettante è riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1.200 annui, determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda.

N.B:

  1. ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e relative addizionali per il 2024 e 2025 si prende, come imposta del periodo precedente, quella determinata con le regole in vigore fino al 2023.
  2. Il Decreto prevede all’art. 3 stabilendo nuovi termini in cui Comuni e Regioni potranno adeguare le aliquote delle addizionali comunali e regionali alla nuova formulazione dell’IRPEF 2024.