Proroga dei versamenti di tasse e contributi fino al 01/06/2020

Il base a quanto definito dal Governo nella giornata di ieri, sono stati sospesi in vario ordine e grado i pagamenti di imposte e contributi scadenti prossimamente. Il tutto è meglio riassunto e schematizzato nella tabella a seguire. Di particolare interesse le seguenti precisazioni:

Soggetti che nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi fino a 2 milioni di Euro: i pagamenti di tasse e contributi scadenti tra l’8 e il 31 marzo 2020 potranno essere effettuati, senza sanzioni, il 01 giugno in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili uguali a decorrere da tale data e scadenti l’ultimo giorno feriale di ogni mese.

Bar, ristoranti, imprese turistico ricettive e società sportive: la proroga è estesa per gli adempimenti fiscali e contributivi scadenti nel periodo 8 marzo – 30 aprile 2020.

Soggetti che nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi superiore ai 2 milioni di Euro: nessuna proroga, quanto dovuto il 16/03/2020 dovrà essere versato, senza sanzioni o interessi, entro e non oltre il 20/03/2020.

Soggetti che hanno presentato istanze di rottamazione e simili: sono disposte proroghe delle rate scadenti nel periodo come meglio specificato nello schema a seguire.

CONTRIBUENTIVERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESONUOVI TERMINI
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc
 
Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)
 
Lunedì 1° giugno in unica soluzione, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
 
Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali.
 
Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzoal 31 maggio 2020.
 
A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
 
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
 
Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva;contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria.
 
Lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
 
Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d’imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute.
 
Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate.
 
Lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
 
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019.
 
Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020,non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
 
Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate,a decorrere dal mese di maggio 2020.
 
Per tutti i contribuenti che superano i limiti di ricavo sopra esposti ( mini -proroga di 4 giorni).
 
Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
 
I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020.
 
Tutti i contribuenti relativamente ai pagamenti di cartelle in scadenza, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento.
 
Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
 
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
 
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio.
 
Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.
 
I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.
 
Settore dei giochi.
 
Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020.
 
Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese.
 
Sale bingoEsonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività