Credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso commerciale

L’art. 28 del “Decreto rilancio” introduce un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio, in relazione ai contratti di locazione commerciali di immobili ad uso non abitativo utilizzati per la propria attività. L’agevolazione scende al 30% in caso di affitto d’azienda.

Soggetti beneficiari: ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, compresi gli enti del terzo settore, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Modalità di fruizione: il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24, scontandolo quindi dalle imposte che si andranno a pagare o recuperabile con la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2020. Il decreto prevede anche la cessione del credito d’imposta a banche e altri intermediari finanziari, nonché la cessione dello stesso allo stesso locatore. Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, infatti, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta “Negozi e botteghe” previste dal Decreto “Cura Italia”.