Studio Baldi

DAL 2024 LE NOTIFICHE AI CONTRIBUENTI DIVENTANO DIGITALI

Con le nuove norme in materia di accertamento, gli atti arriveranno ai contribuenti via PEC agli indirizzi digitali ai sensi del nuovo art. 60-ter al Dpr 600/1973, che disciplinerà le comunicazioni al domicilio digitale.

Ai sensi del nuovo art. 60-ter del Dpr 600/1973, gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Entrate Riscossione, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati direttamente dal competente ufficio tramite PEC agli indirizzi risultanti negli elenchi:

  1. Ipa per le pubbliche amministrazioni;
  2. Ini-PEC per imprese e professionisti;
  3. Inad per coloro che non sono obbligati ad avere un indirizzo di PEC, come le persone fisiche.

Nel caso in cui l’indirizzo PEC risulti disabilitato, saturo e in ogni caso non sia possibile provvedere alla notifica attraverso la PEC, l’Ufficio effettuerà un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche tale secondo invio non andrà a buon fine, la notifica potrà avvenire:

  1. per i soggetti non tenuti all’obbligo dell’indirizzo digitale e chi ha eletto domicilio speciale, l’Ufficio procederà con la tradizionale “notifica cartacea”;
  2. per i soggetti tenuti all’obbligo di iscrizione in pubblici elenchi dell’indirizzo digitale, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Info Camere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Al fine del decorso dei termini, la notifica si intende perfezionata per il notificante nel momento in cui il gestore del suo sistema di posta elettronica certificata (PEC), gli trasmette la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio. Per il destinatario la notifica si intende invece perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’ufficio. In altre parole la notifica si ha per effettuata a decorrere dal momento in cui la comunicazione arriva all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indipendente dal fatto che questi la legga.

Quando la notifica tramite PEC risulta impossibile, quindi quando il mittente non riesce ad ottenere la ricevuta di ricezione perché per esempio l’indirizzo PEC del destinatario è saturo o disabilitato, la notifica si intende perfezionata per il destinatario il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Anche le cartelle di pagamento potranno essere notificate con le medesime modalità.

Finanziaria 2024 – La nuova disciplina IRPEF

Il D.Lgs n. 216/2023 pubblicato sulla G.U. del 30/12/2023 n. 303 introduce, per il solo periodo d’imposta 2024 (salvo proroghe), nuove regole per la tassazione IRPEF.

PRINCIPALI MODIFICHE:

  1. Nuovi scaglioni e aliquote IRPEF per il 2024

Vengono accorpati i primi due scaglioni, portando il totale numero degli scaglioni da 4 a 3 come sotto indicato:

  1. fino a 28.000 euro, 23%;  
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 %;
  3. oltre 50.000 euro, 43%.

2. Incremento delle detrazioni per lavoro/pensione per il 2024

Il Decreto prevede l’incremento della detrazione spettante sui redditi da lavoro dipendente di cui articolo 13, comma 1, lettera a) del DPR 917/86, primo periodo, da € 1.880 a € 1.955 per redditi fino a € 15.000.

Rimangono uguali le formule per la quantificazione delle detrazioni.

REDDITO COMPLESSIVODETRAZIONE
<= 15.0001.955*
>15.000 e <= 28.0001.910+1.190x(28.000-RC)/13.000
>28.0001910x(50.000-RC)/22.000**

* La detrazione non può essere inferiore a € 690,00 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato o a € 1.380,00 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000,00 ma non a € 35.000,00. Tale maggiorazione si aggiunge alla detrazione effettivamente spettante e non è rapportata ad anno in funzione della durata del rapporto di lavoro.

3. Non sono apportate modifiche alle detrazioni per redditi da pensione.

4. Le detrazioni per carichi famiglia rimangono invariate

5. Le detrazioni per oneri 2024 sono parametrate al reddito per i soggetti con reddito complessivo superiore ai 50.000,00, al netto della deduzione per l’abitazione principale e delle relative pertinenze

Il Decreto prevede infatti che i contribuenti con il suddetto reddito complessivo subiscano una riduzione di € 260,00 dell’importo della detrazione totale spettante per:

  • oneri con detrazione al 19%, prevista dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, escluse le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR che rimangono detraibili secondo le regole ordinarie;
  • erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

ATTENZIONE: La riduzione di € 260,00 introdotta dal nuovo decreto va applicata dopo la rimodulazione delle detrazioni di cui all’art. 15, comma 3-bis e seguenti, TUIR, riguardanti i contribuenti con reddito complessivo, al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze, superiore a € 120.000,00.

6. Rimodulazione del trattamento integrativo 2024

Per il periodo d’imposta 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcune tipologie di reddito assimilato, con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 a condizione che l’imposta lorda – determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR – sia di importo superiore alla detrazione spettante diminuita dell’importo pari a € 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell’anno. I suddetti € 75,00 di correzione servono a compensare l’innalzamento della “no tax area” derivante dall’aumento della detrazione da lavoro dipendente per il 2024. Senza tale correttivo si verificherebbe una riduzione dei beneficiari del trattamento integrativo per i redditi più bassi, venendo a mancare il presupposto del contributo che è la presenza di un IRPEF lorda superiore alla detrazione.

Il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e € 28.000, ma a condizione che:

  1. l’imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati ex art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR) sia di importo superiore alla detrazione da lavoro spettante;
  2. l’imposta lorda al netto della detrazione da lavoro spettante sia maggiore di zero anche al netto delle seguenti detrazioni per oneri:
    • carichi di famiglia (per figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR);
    • le altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR);
    • interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021;
    • erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
    • per spese mediche;
    • per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In tale caso, per i soggetti con reddito compreso tra i 15.000 e i 28.000, il trattamento integrativo spettante è riconosciuto per un ammontare non superiore a € 1.200 annui, determinato in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda.

N.B:

  1. ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e relative addizionali per il 2024 e 2025 si prende, come imposta del periodo precedente, quella determinata con le regole in vigore fino al 2023.
  2. Il Decreto prevede all’art. 3 stabilendo nuovi termini in cui Comuni e Regioni potranno adeguare le aliquote delle addizionali comunali e regionali alla nuova formulazione dell’IRPEF 2024.

Rinnovo bonus 600 Euro per artigiani, commercianti e autonomi iscritti alla gestione separata INPS

L’art. 84 del D.L. 34 del 2020, il cosiddetto “Decreto rilancio”, tra le diverse misure prese a sostegno del reddito, rinnova per il mese di aprile, in modo automatico, il bonus di 600 Euro previsto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, già beneficiari per il mese di marzo della stessa indennità. Questi soggetti, quindi, non dovranno fare altro che attendere di ricevere il bonifico di 600,00 Euro, sul conto originariamente indicato al momento della prima domanda.

Per i soggetti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre gestioni contributive, che abbiano riscontrato un calo di reddito di almeno 1/3 nel secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, presentando apposita autocertificazione all’INPS potranno ottenere un’ulteriore indennità di 1.000,00 Euro per il mese di maggio 2020.

Credito d’imposta per le locazioni di immobili ad uso commerciale

L’art. 28 del “Decreto rilancio” introduce un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio, in relazione ai contratti di locazione commerciali di immobili ad uso non abitativo utilizzati per la propria attività. L’agevolazione scende al 30% in caso di affitto d’azienda.

Soggetti beneficiari: ne possono fruire i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, compresi gli enti del terzo settore, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Modalità di fruizione: il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con modello F24, scontandolo quindi dalle imposte che si andranno a pagare o recuperabile con la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2020. Il decreto prevede anche la cessione del credito d’imposta a banche e altri intermediari finanziari, nonché la cessione dello stesso allo stesso locatore. Se i locatori o concedenti sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, infatti, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta “Negozi e botteghe” previste dal Decreto “Cura Italia”.

Decreto rilancio, contributi a fondo perduto per imprese e professionisti.

Il D.L. n. 34 del 2020, anche detto “Decreto rilancio” all’art. 24, per i soggetti  esercenti  attività d’impresa  e  di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con un fatturato inferiore ai 5 milioni di Euro che abbiano subito, nel mese di aprile 2020, un calo del fatturato superiore a 1/3 rispetto allo stesso mese del 2019, prevede un contributo a fondo perduto pari alle seguenti percentuali della diminuzione di ricavi riscontrata:

  1. 25% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  3. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Esempio: un’impresa con un fatturato totale per il 2019 di 300.000,00 Euro che ha fatturato nel mese di aprile 2019 30.000,00 Euro e 10.000 Euro nel mese di aprile 2020, avrà diritto ad un contributo pari ad al 20% di € 20.000, ovvero di 4.000,00 Euro.

Il contributo spetta indipendentemente dall’entità del calo del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019.

Modalità di erogazione: bonifica diretto sul conto del richiedente.

Modalità di richiesta: domanda telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso un servizio in via di predisposizione.

Fase 2, ecco le nuove regole di spostamento dall’abitazione

Chi si può incontrare.
Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In ogni caso devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Cosa si intende per congiunti.
Devono considerarsi “congiunti”: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Quando si può uscire.
Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per compravate necessità, per la visita ai congiunti, o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto non è ammesso passeggiare senza che lo si faccia per una delle suddette necessità. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana presso gli esercizi che restano aperti. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. La giustificazione dei suddetti spostamenti deve essere autocertificata con il modulo del Ministero.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Soggetto son sintomi.
I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Esercizi presso i quali ci si può recare.
Ci si può recare presso gli esercizi che vendono prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista è disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).

Rientro al proprio domicilio per coloro che sono stati bloccati nella fase 1
Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Spostamento tra Regioni.
Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.

Accesso ai parchi, ai giardini pubblici. e ai cimiteri
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai cimiteri e ai giardini pubblici è consentito, ma condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto. E’ ovviamente possibile accompagnarci i minori.

Attività motoria o sportiva.
Dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.

Uso della bicicletta.
Si può usare la bicicletta come mezzo di spostamento e per svolgere attività sportiva senza spostarsi dalla propria Regione.

Spostamenti all’estero.
In merito consultare il sito Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Modulo autocertificazione COVID-19, ultima versione

Nonostante sia partita la Fase 2, fino alla normalizzazione totale della circolazione delle persone, è necessario autocertificare le ragioni di spostamento dalla propria abitazione attraverso il seguente modulo formulato dal Ministero degli Interni.

Covid-19, al via la fase 2

Le aziende che possono riaprire

Dal 4 maggio

Potranno riaprire aziende manifatturiere, aziende edili ed il commercio all’ingrosso collegato alle succitate attività.

Protocolli di sicurezza

La ripresa dell’attività è subordinata all’identificazione delle misure di sicurezza da attuare al fine di ridurre il rischio di contagio durante l’orario di lavoro. I protocolli di sicurezza definiti dalle imprese dovranno essere conformi ai modelli sottoscritti il 24 aprile 2020 rispettivamente fra il Governo e le parti sociali e fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (per i cantieri).

Il protocollo dovrà poi essere condiviso con i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e Rappresentanti sindacali. In assenza di queste figure all’interno dell’azienda si dovrà fare riferimento ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza Territoriali ed ai Rappresentanti delle Parti sociali. La redazione del protocollo e l’attuazione delle misure di sicurezza ivi definite è una fase fondamentale, in quanto la mancata attuazione di idonee misure di sicurezza determina la sospensione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Attività di asporto per bar e ristoranti

I bar, ristoranti e gelaterie potranno riaprire, ma solo ed esclusivamente per l’asporto. Occorrerà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro all’interno e al di fuori dal locale e sarà vietato consumare i prodotti all’interno dei locali o sostare nelle immediate vicinanze dello stesso.
N.B.: questo è quanto prevede il dpcm, occorrerà poi controllare come le Regioni recepiranno la disposizione in oggetto in quanto le stesse potrebbero adottare regimi più restrittivi livello regionale.

Misure igieniche raccomandate

Le misure igieniche raccomandate consistono in:

  • rispettare la distanza sociale di un metro;
  • lavarsi spesso le mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  •  starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • rilevare la temperatura di dipendenti e utenti.

Esposizione di idonea informativa nei locali aziendali

Una idonea informazione deve essere prevista sia per i dipendenti che per i clienti.

Dispositivi di protezione e sanificazione

Le aziende dovranno mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche negli ambienti di lavoro (in particolare nelle aree break, accanto alle tastiere e agli schermi touch) e pulire regolarmente tutte le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.  Per gli esercizi commerciali questa pulizia dovrà avvenire almeno due volte al giorno e dovrà altresì essere garantita una buona aerazione naturale degli ambienti.  In merito ai contingentamenti per gli esercizi commerciali, in una superficie di 40 mq potranno essere presenti al massimo tre persone compreso il personale del negozio.

Attività propedeutiche all’apertura

Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile.

18 maggio

Le attività di vendita al dettaglio, le mostre e i musei potranno invece riaprire dal 18 maggio.

1 giugno

Bar, ristoranti e attività di «cura della persona» (parrucchieri, centri estetici etc.) potranno riaprire solo solo dal 1° giugno.

Trasporti

Le aziende di trasporto dovranno effettuare specifica formazione al personale viaggiante dare una informazione ai passeggeri fornendo, ad uso degli stessi e ove possibile, dispenser di soluzione idroalcolica per igienizzazione delle mani sui mezzi. Sarà obbligatorio contingentare la vendita dei biglietti in modo da consentire che i passeggeri possano viaggiare alla distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti). Grande attenzione deve essere effettuata alle operazioni di pulizia e sanificazione degli autobus. Deve essere sospesa l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

Accesso ai locali delle attività sospese, gestione, manutenzione e ricevimento merci

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Smart working

Resta inteso che qualunque attività, anche se rientrante tra quelle sospese, potrà proseguire se organizzata in modalità di smart working o comunque con lavoro a distanza.

Ecco l’elenco delle attività che riapriranno il 4 maggio con indicazione della loro macro-classe Ateco

ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA’ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA’ EDITORIALI
59 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
63 ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA’ ASSICURATIVE
68 ATTIVITA’ IMMOBILIARI
69 ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’
70 ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA’ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (NOTA: LE ATTIVITA’ DELLA P.A. QUI PREVISTE NON COMPORTANO L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE)
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (NOTA: L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI QUESTE ORGANIZZAZIONI PRESUPPONE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE CHE SONO GIA’ PREVISTE NELLE ALTRE DIVISIONI)
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO (NOTA: ATTIVITA’ NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (NOTA: ATTIVITA’ NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)

Covid-19: Riapertura di alcune attività

Come previsto dal Dpcm del 10 aprile 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile) da martedì 14 aprile, possono riaprire alcune attività produttive e commerciali non considerate di prima necessità.

Le attività la cui riapertura è ammessa dal suddetto DPCM posso venire limitate nelle normative regionali, la Lombardia per esempio ha adottato misure che restringono il campo di applicazione delle disposizioni governative relativamente alle attività professionali, scientifiche e tecniche, nelle attività di riparazione di strumenti elettronici, relativamente alle attività alberghiere, al commercio al dettaglio di articoli di carta e cartone, cartoleria e forniture da ufficio. Si invita quindi a consultare i siti della regione di interesse.

Relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, restano esercitabili quelle che prevedono la sola consegna a domicilio del cliente con raccolta degli ordini a distanza (telefono, mail, sito internet).

Tra le altre attività produttive che ripartono, meglio indicate nell’allegato 3 sotto riportato: commercio all’ingrosso di fertilizzanti e altri prodotti chimici per l’agricoltura, fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche, fabbricazione di computer e unità periferiche; commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria; cura e manutenzione del paesaggio, servizi veterinari, servizi legali e contabili, studi di architettura, riparazione di veicoli e autoveicoli.

Gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal precedente punto a), devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio.

Di seguito gli elenchi completi di tutte le attività che possono essere aperte con relativi codici Ateco:

Allegato 1

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • Commercio al dettaglio di libri
  • Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

Allegato 2

  • Servizi per la persona
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3

  • 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
  • 3 Pesca e acquacoltura
  • 5 Estrazione di carbone
  • 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • 10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
  • 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
  • 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
  • 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
  • 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
  • 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
  • 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
  • 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
  • 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  • 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92,
  • 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 Gestione delle reti fognarie
  • 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
  • 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 Trasporto aereo
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 Alberghi e strutture simili
  • j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
  • K (Da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
  • 69 Attività legali e contabili
  • 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 Ricerca scientifica e sviluppo
  • 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 Servizi veterinari
  • 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
  • 80.1 Servizi di vigilanza privata
  • 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
  • 82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività “di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interatttivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • 82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
  • 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 Istruzione
  • 86 Assistenza sanitaria
  • 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 Assistenza sociale non residenziale
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
  • 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Al via il finanziamento fino a 25.000 Euro garantito al 100% dal Fondo di Garanzia PMI

E’ attivo il portale del Fondo di Garanzia PMI, per l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia del 100% sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro.

La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito).

I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento.

Cosa occorre

Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti e in particolare:

  1. il modulo di richiesta del finanziamento;
  2. il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI. Nel modulo deve essere indicata:
    • la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità).
    • gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

Mentre il modulo di cui al punto 2 è uguale per tutti, il modulo di cui al punto 1 potrebbe variare da banca a banca. E’ opportuno contattare il proprio istituto di credito al fine di conoscere la documentazione necessaria e le modalità di consegna della stessa.

Garanzia automatica

Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.

Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata.

L’erogazione dovrebbe essere veloce. Ma ci potrebbero essere alcuni fattori che potrebbero rallentare il processo.

Non è scontato infatti che la banca voglia anticipare l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia. Anticipare l’erogazione del prestito vorrebbe dire accollarsi il rischio del finanziamento nel caso in cui la garanzia non venga concessa.

Importo massimo garantibile

L’importo massimo erogabile e garantibile è pari al 25% dei ricavi dell’impresa fino ad un massimo di 25.000 euro. I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA).

Qualora, quindi, la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento le richieste che superano il plafond non potranno essere garantite.

Condizioni di finanziamento

  1. L’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
  2. Il tasso massimo applicabile: Rendistato, maggiorato dello 0,2%.

Al riguardo, la circolare ABI del 16 aprile 2020 propone i seguenti esempi:

Esempio 1
Si consideri l’impresa A che abbia ricavi pari a 120.000 euro. Il 25% è pari a 30.000 euro. L’importo massimo garantibile è quindi di 25.000 euro. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti domanda di finanziamento per 25.000 euro alla banca X, la banca sarà garantita per 25.000 euro. Non saranno invece garantiti ulteriori finanziamenti. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti due domande, alla banca X per 15.000 e alla Banca Y per 10.000, le garanzie saranno riconosciute alla banca X e alla banca Y per i rispettivi importi. Non saranno garantiti invece ulteriori finanziamenti.
Esempio 2
Si consideri l’impresa A che abbia ricavi pari a 80.000 euro. Il 25% è pari a 20.000 euro. L’importo massimo garantibile è quindi di 20.000 euro. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti domanda di finanziamento per 20.000 euro alla banca X, la banca sarà garantita per 20.000 euro. Non saranno invece garantiti ulteriori finanziamenti. Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti due domande, alla banca X per 15.000 euro e alla Banca Y per 5.000 euro, le garanzie saranno riconosciute alla banca X e alla banca Y per i rispettivi importi. Non saranno garantiti invece ulteriori finanziamenti.