Con la Legge di Bilancio 2026 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, comunemente definita “rottamazione-quinquies”.
Di seguito riepiloghiamo in modo semplice i principali aspetti della misura.
🔹 Cosa è stato introdotto con la Finanziaria 2026
La Finanziaria 2026 ha riproposto una procedura di rottamazione dei debiti iscritti a ruolo, consentendo di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, beneficiando di un rilevante abbattimento degli importi dovuti.
🔹 Quali debiti possono essere rottamati
La definizione agevolata riguarda in particolare:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati o formali
(ad esempio IRPEF, IRES, IVA derivanti da avvisi bonari); - Contributi previdenziali INPS, purché non derivanti da accertamenti;
- Sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitatamente a:
- interessi;
- somme aggiuntive;
- aggio della riscossione.
Sono inoltre ricompresi:
- carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute;
- debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o concordato minore.
⚠️ Restano esclusi, tra gli altri, tributi come imposta di registro, successioni e donazioni, imposte regionali come IRAP.
🔹 Chi può richiedere la rottamazione
Possono aderire tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che:
- risultano debitori di carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo indicato;
- non abbiano già integralmente saldato i debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate ancora efficaci.
🔹 Cosa viene “scontato” aderendo
Con l’adesione alla rottamazione:
✅ non sono dovute:
- sanzioni;
- interessi (anche di mora);
- somme aggiuntive;
- aggio della riscossione.
Resta dovuto solo il capitale, oltre alle eventuali spese di notifica o procedure esecutive.
🔹 Termini e modalità di adesione
- Domanda di adesione: da presentare entro il 30 aprile 2026;
- Comunicazione degli importi da parte dell’Agente della riscossione: entro il 30 giugno 2026;
- Pagamento:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- fino a 54 rate bimestrali (importo minimo rata € 100).
Sulle rate successive alla prima sono applicati interessi del 3% annuo.
⚠️ Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio.
🔹 Perché è importante una valutazione preventiva
La rottamazione non è automaticamente conveniente per tutti i contribuenti:
è fondamentale analizzare la propria posizione debitoria, verificare i carichi effettivamente definibili e confrontare i costi con eventuali alternative.