A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole sulla territorialità dell’IVA per i servizi forniti in modalità virtuale, inclusi i corsi di formazione in streaming e si consolidano nuovi orientamenti anche relativamente al trattamento IVA dei corsi in presenza resi a soggetti Ue. Le modifiche sono introdotte dal DLgs. 180/2024, che recepisce la Direttiva UE 2022/542. Di seguito, le novità principali.
Regola generale per le prestazioni B2C
Dal 2025, i servizi educativi virtuali forniti ai consumatori finali (B2C) saranno soggetti all’IVA nel Paese di residenza o domicilio del consumatore. Questo significa che:
- Cliente privato UE – Se una società italiana eroga un corso di formazione in modalità virtuale ad un soggetto privato residente nella Ue occorrerà versare l’IVA del Paese UE di residenza del cliente consumatore privato; il versamento dell’IVA avverrà identificandosi fiscalmente nel Paese del cliente o aderendo al sistema OSS (One Stop Shop);
- Cliente privato extraUE – Se una società italiana eroga un corso di formazione in modalità virtuale ad un consumatore privato residente fuori dalla UE l’operazione verrà fatturata come operazione non soggetta ad IVA.
Regola generale per le prestazioni B2B rese virtualmente
Per i servizi forniti a soggetti passivi d’imposta (soggetti con partita iva comunitaria, quindi iscritti al VIES – B2B), continuerà ad applicarsi la regola generale prevista dall’articolo 7-ter del DPR 633/72, secondo cui l’IVA è rilevante nel Paese in cui il committente (azienda cliente) è stabilito.
N.B.: congressi e manifestazioni in presenza sul territorio dell’Unione Europea
Un aspetto particolarmente importante riguarda i congressi e le manifestazioni in presenza in altri Paesi UE. Sembra ormai recepito l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue in merito alla territorialità IVA delle manifestazioni culturali che si tengono fisicamente nei vari Paesi UE. Sebbene all’inizio sembrava poco chiaro ciò che doveva considerarsi “servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali” che dapprima sembrava applicarsi solo nel caso dell’acquisto di un biglietto a teatro o allo stadio, ora sembra ormai consolidato che il congresso in presenza rientra in tale tipologia di servizi e pertanto in caso di organizzazione di tali eventi in altri Paesi UE, che non siano l’Italia, sarà opportuno identificarsi ai fini IVA in quel Paese e pagare l’IVA dello Stato ospitante l’evento, sia nel caso di vendita a consumatori privati che a soggetti passivi IVA, quindi sia nel caso di servizi B2C che B2B. Dal tenore dell’interpretazione della suddetta norma si fa differenza tra il corso di formazione (che mantiene la regola base di tassazione ai fini IVA nel luogo in cui avviene la prestazione per i clienti consumatori finali e nel Paese del committente per i clienti soggetti passivi IVA) e la vendita di un servizio di accesso alla manifestazione culturale quale potrebbe essere il pagamento della quota di accesso ad un congresso, che è tassata sempre nel Paese in cui la prestazione verrà resa, in ogni caso la differenza tra i due tipi di servizi è molto labile e suscettibile di diversa interpretazione e la scelta dell’identificazione fiscale nel Paese ospitante con il versamento della relativa IVA di quello Stato risulta, allo stato dell’arte la soluzione più sicura anche se più onerosa dal punto di vista amministrativo.
Impatto pratico per i corsi in streaming
Dal 2025, i corsi in streaming destinati a privati residenti in Italia saranno tassati con IVA italiana, indipendentemente dal luogo in cui si trova il fornitore del servizio. Per i corsi rivolti a clienti aziendali (B2B), continuerà a valere la regola generale della territorialità basata sulla sede del committente, ma per i corsi online tenuti in Italia ma erogati a soggetti privati di altri Paesi UE (B2C), i relativi corrispettivi saranno imponibili ai fini IVA nel Pese di residenza del cliente privato, mentre nel caso di corsi online erogati a favore di privati consumatori extraUE i corrispettivi non saranno soggetti ad IVA.
Adempimenti richiesti per i fornitori italiani e stranieri
- Servizi di formazione erogati virtualmente a soggetti privati residenti nella UE:
- I fornitori Italiani che offrono servizi virtuali a consumatori privati UE devono registrarsi ai fini IVA nel Paese UE di residenza del cliente privato o utilizzare il regime speciale OSS (One Stop Shop) e versare l’IVA del Paese di residenza del cliente. Occorrerò quindi stabilire diversi prezzi per i servizi in relazione all’aliquota IVA di ogni Paese Ue.
- Aziende italiane che operano all’estero:
- Per congressi o eventi organizzati in altri Paesi UE, sarà necessario registrarsi fiscalmente nel Paese ospitante e versare l’IVA locale.
Conclusioni
Le modifiche normative mirano a uniformare il trattamento fiscale a livello europeo per i servizi virtuali e per le manifestazioni e creeranno non pochi problemi amministrativi per quanto riguarda l’identificazione fiscale nei vari Paesi UE. Per una gestione corretta della vostra attività, vi invitiamo a:
- Verificare attentamente la territorialità delle operazioni.
- Adeguare i sistemi di fatturazione e contabili alle nuove regole.
Tabella riepilogativa
