Con incassi e pagamenti tracciabili riduzione dei termini di accertamento di 2 anni

incassi e pagamenti tracciabili e riduzione a due anni dei termini di accertamneto

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto una riduzione di due anni dei termini per l’accertamento fiscale a favore dei soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  1. Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica e/o corrispettivi telematici:
    • Documentazione delle operazioni attive e passive tramite fattura elettronica;
    • Memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
  2. Effettuazione o ricezione di pagamenti tracciabili per importi superiori a Euro 500 ciascuno;
  3. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento che si hanno i requisito per ottenere la riduzione dei termini di accertamento, barrando:
  • RS 136 per la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone;
  • RS 269 per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Riduzione dei termini di accertamento

La riduzione riguarda gli accertamenti relativi a IVA e imposte dirette, i cui termini ordinari scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’adozione delle suddette modalità di incasso/pagamento tracciabili, unitamente alla fatturazione e all’emissione dei corrispettivi elettronici determina una riduzione da 5 a 3 anni degli ordinari termini di accertamento dell’esercizio fiscale in cui i suddetti requisiti siano rispettati e la cosa sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi spuntando il relativo rigo.

Esempio:
Anno d’imposta 2025, l’ordinario termine di prescrizione dell’accertamento è il 31/12/2031 ma rispettando i suddetti requisiti il termine verrà anticipato al 31/12/2029.
Mezzi di pagamento tracciabili

L’art. 3, primo comma del D.M. 4 agosto 2016, individua i seguenti mezzi di pagamento come tracciabili:

  • Bonifico bancario o postale;
  • Carta di debito e di credito;
  • Assegno bancario, circolare e postale contenenti la clausola di non trasferibilità.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022, ha precisato che costituiscono mezzi di pagamento tracciabili anche le RI.BA e i MAV.

Conclusioni: alla luce delle suddette informazioni è opportuno cercare, se possibile, di evitare incassi o pagamenti in contanti superiori a 500 Euro in modo da ridurre i termini di accartamento fiscale sulla propria posizione.