A partire dal 2025, tutte le imprese italiane sono tenute a stipulare una polizza assicurativa obbligatoria a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e disciplinato nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del rischio aziendale.
Chi è tenuto a stipulare la polizza?
L’obbligo si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le imprese estere con una sede secondaria o una stabile organizzazione in Italia. Non sono previste sanzioni pecuniarie per chi non si adegua ma le imprese che non si adegueranno alla nuova normativa entro le scadenze previste non potranno beneficiare di sovvenzioni, agevolazioni o contributi pubblici, inclusi i fondi destinati agli interventi in caso di calamità naturali.
Attenzione: l’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 155/2024 (convertito nella L. 189/2024) ha precisato che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni elencati “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa“, escludendo solo quelli già coperti da analoga polizza, anche se stipulata da soggetti diversi. L’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 18/2025 ha ulteriormente chiarito che le immobilizzazioni da assicurare sono quelle impiegate per l’attività d’impresa “a qualsiasi titolo”. Da Ciò sembrerebbe emergere che per i soggetti che esercitano la propria attività in un immobile preso in locazione, qualora il proprietario non abbia stipulato una polizza a copertura dai rischi catastrofali, o sia impossibilitato a farlo per questioni soggettive (per es. il proprietario non è un’impresa), sarà il conduttore che dovrà provvedere.
Quali beni devono essere assicurati?
La copertura deve riguardare specifici beni patrimoniali immobilizzati dell’impresa che devono essere iscritti nella voce B-II numeri 1), 2) e 3) del bilancio in forma CE, ovvero:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
L’obiettivo della normativa è quello di tutelare le componenti fisiche essenziali del patrimonio aziendale, assicurando continuità operativa anche in caso di eventi estremi.
Eventi coperti ed esclusioni
La polizza deve garantire la copertura contro tre principali tipologie di eventi naturali:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
Sono invece escluse dalla copertura le conseguenze di eventi non naturali, come guerre, atti di terrorismo, contaminazioni ambientali e danni a edifici costruiti senza regolare autorizzazione edilizia o strutturale.
Scadenze per l’adempimento
L’obbligo inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 è stato prorogato al 31 marzo 2025. Per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2025.
Le compagnie assicurative devono aggiornare i propri prodotti assicurativi entro il 29 marzo 2025, data entro la quale sarà possibile reperire offerte conformi ai requisiti normativi.
Come funzionano le polizze
Le polizze saranno strutturate in base a criteri tecnici ben definiti. Il premio assicurativo sarà calcolato considerando:
- La posizione geografica dell’impresa e il rischio naturale associato
- La vulnerabilità dei beni da assicurare
- Le misure di prevenzione adottate dall’azienda
Inoltre, il decreto stabilisce dei limiti di indennizzo e delle franchigie (scoperti) che variano in base al valore della copertura e alla dimensione dell’impresa. Ad esempio, per polizze fino a 30 milioni di euro, il massimo scoperto è pari al 15% del danno; per valori superiori o per grandi imprese, le condizioni vengono concordate direttamente tra le parti.
Particolare attenzione è data anche alla copertura dei terreni, che viene erogata a “primo rischio assoluto”, senza applicazione del principio di proporzionalità.
Sanzioni e conseguenze
Sebbene non siano previste sanzioni dirette per le imprese inadempienti, la normativa prevede che le aziende non in regola non possano accedere a fondi pubblici in caso di eventi catastrofici. Inoltre, le compagnie assicurative che rifiutassero ingiustificatamente la stipula delle polizze senza aver raggiunto il proprio limite massimo di rischio dichiarato possono essere sanzionate dall’IVASS con multe fino a 500.000 euro.
Ulteriori elementi di supporto
Il decreto prevede che le compagnie assicurative pubblichino online le condizioni generali delle polizze, garantendo trasparenza e comparabilità tra le diverse offerte. Inoltre, il sistema è rafforzato dal sostegno di SACE Spa, che potrà garantire fino al 50% degli indennizzi dovuti alle imprese assicuratrici, rendendo economicamente sostenibile l’intero meccanismo.