A partire dal 1° gennaio 2025, cambia radicalmente il trattamento fiscale dei rimborsi analitici di spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico.
La riforma, introdotta dal D.Lgs. 192/2024, ha modificato infatti l’art. 54 del TUIR e stabilendo che i rimborsi analitici di spese (ad es. vitto e alloggio) non concorrono più alla formazione del reddito, purché siano documentati e riaddebitati analiticamente al cliente.
📌 Cosa significa “riaddebito analitico”?
Per essere considerato “analitico” e dunque fiscalmente neutro, il rimborso deve:
- Fare riferimento a una spesa intestata al professionista.
- Essere riaddebitato in modo puntuale e documentato in fattura, specificando importo e riferimento del documento (es. fattura dell’albergo).
In assenza di tali requisiti, il rimborso si considera forfettario e viene trattato come un onorario imponibile a tutti gli effetti.
Spese sostenute in nome e per conto del cliente: la nuova disciplina si applica solamente alle spese sostenute direttamente dal professionista per l’espletamento dell’incarico le cui pezze giustificative (fatture, ricevute) sono intestate al lavoro autonomo, le spese che sono sostenute in nome del cliente (es. le marche da bollo) conservano la precedente disciplina per la quale non sono imponibili ai fini IRPEF e sono escluse ai fini IVA ex art. 15 DPR 633/1972.
🔍 Esempio 1 – Professionista in regime ordinario
Il dott. Rossi, commercialista, incaricato da ALFA S.r.l., effettua una trasferta e sostiene spese documentate per € 1.000 + IVA. La fattura dell’albergo è intestata a lui.
Fino al 2024
Il rimborso costituiva compenso:
- Compenso: € 1.000
- Rivalsa cassa 4%: € 40
- Imponibile IVA: € 1.040
- IVA 22%: € 228,80
- Totale fattura: € 1.268,80
- Ritenuta d’acconto: € 200
- Netto a pagare: € 1.068,80
- Redditualmente: Ricavi + 1.000 (rigo RE2 di Unico PF), Costi -1.000 (rigo RE15 col. 2 di Unico PF) → impatto reddituale neutro
Dal 2025
Il rimborso non è più reddito:
- Compenso: € 0
- Rimborso spese: € 1.000
- IVA: € 220,00
- Totale: € 1.220,00
- Nessuna ritenuta
- Redditualmente: nessuna rilevanza ai fini IRPEF
📝 Nota bene: sebbene il rimborso spese analitico sia fiscalmente esente ai fini IRPEF, rimane comunque imponibile ai fini IVA che resta dovuta. Questo in quanto essendo la relativa documentazione di spesa intestata al professionista questi si detrarrà la relativa IVA sull’acquisto, neutralizzando l’IVA a debito esposta nella fattura di vendita in cui verrà chiesto il rimborso.
🔍 Esempio 2 – Professionista in regime forfetario
Il dott. Bianchi, in regime forfetario, sostiene la stessa spesa (€ 1.000 + IVA 10%).
Fino al 2024
- Rimborso complessivo (spesa + IVA): € 1.100
- Rivalsa cassa 4%: € 44
- Totale fattura: € 1.144
- Redditualmente: +1.100 (Rigo LM22 col. 3 di Unico PF) → rileva anche ai fini delle soglie di € 85.000 e € 100.000
Dal 2025
- Rimborso € 1.100
- Totale: € 1.100
- Redditualmente: irrilevante → non concorre al reddito, né ai limiti per il regime
La rivalsa previdenziale
La rivalsa previdenziale è dovuta su ciò che è da considerarsi compenso, non essendo più considerati tali i rimborsi analiti dal 2025, salvo ulteriori precisazione da parte dell’Ente di competenza, si ritiene che non siano più soggetti a rivalsa previdenziale della cassa professionale di appartenenza.
⚠️ E se il rimborso è a forfait?
Se il professionista inserisce una voce generica in fattura, come “rimborso spese trasferta € 1.500”, senza riferimenti specifici ai documenti, allora:
- Si tratta di onorario imponibile;
- Subisce ritenuta, rivalsa cassa e concorre al reddito;
- Per i forfetari, incide su soglie e imposizione.
In più, il professionista non potrà dedurre le spese sostenute, salvo alcuni casi particolari (creditore insolvente, prescrizione, mancato pagamento entro 12 mesi, ecc.) previsti dal nuovo art. 54-ter del TUIR.
Rimborsi chilometrici: i rimborsi chilometrici corrisposti al professionista, a differenza di quelli corrisposti in caso di rapporto di lavoro dipendente o assimilato, sono considerati una forma di rimborso forfettario (non analitico) pertanto sarà considerato imponibile in capo al professionista come se fosse un compenso professionale.
Rimborsi analitici inclusi in fatture non pagate
Per gli importi addebitati analiticamente ma non effettivamente rimborsati, le spese diventano deducibili quando:
- il committente è sottoposto a procedure concorsuali
- la procedura esecutiva individuale è infruttuosa
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto
✅ Conclusione
La novità rappresenta un vantaggio significativo per i professionisti, in particolare quelli in regime forfetario, che da gennaio 2025 potranno riaddebitare spese senza alterare il reddito imponibile.
Ma attenzione: è fondamentale impostare correttamente le fatture, specificando chiaramente i riferimenti documentali, per non perdere l’agevolazione.
Si riepiloga nello schema sotto riportato il trattamento dei rimborsi spese analitici per i professionista dal 01/01/2025:
| Rimborso spese | 2024 | 2025 |
| Sostenute in nome e per conto del cliente | – no compenso (no ritenuta d’acconto) – no deducibilità spese | |
| Sostenute per conto del cliente e addebitate analiticamente | – compenso (con ritenuta d’acconto) – deducibilità spese | – no compenso (no ritenuta d’acconto) – no deducibilità spese |
| Addebitate in misura forfetaria | compenso (con ritenuta d’acconto) | |
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