L’assegnazione di autovetture ai dipendenti per uso promiscuo (aziendale e privato) comporta specifiche implicazioni fiscali sia per il datore di lavoro che per il dipendente.
1. Deducibilità dei costi per il datore di lavoro: L’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR prevede che i costi relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta siano deducibili nella misura del 70% del loro costo per l’impresa, senza limiti d’importo. Per comprovare tale utilizzo, è necessaria idonea documentazione (clausola nel contratto di lavoro o scrittura privata).
Esempio numerico
- Costo annuo dell’autovettura: € 10.000
- Deducibilità fiscale (70%): € 7.000
- Quota indeducibile (30%): € 3.000
Consumi: i consumi di carburante, le spese di manutenzione, il bollo e l’assicurazionedel veicolo concesso in uso al dipendente sono deducibili per il datore di lavoro nella stessa misura del 70%.
Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo per la maggior parte dell’anno, si applicano le regole generali, ovvero la deducibilità è limitata al 20%.
Detraibilità IVA del autoveicolo concesso in uso promiscuo come fringe benefit: la disciplina generale prevede che questa vari a seconda che l’autovettura sia concessa a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo.
Se il veicolo è concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico si configura una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito. Coerentemente, l’IVA potrà essere portata in detrazione in misura pari al 40%.
Diversamente, se il veicolo è concesso in uso promiscuo dietro un corrispettivo, convenuto per la possibilità accordata al dipendente di utilizzare l’auto anche per scopi privati, il bene si considera come utilizzato “totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa”, e pertanto sarà possibile detrarre integralmente l’IVA (cfr. Risoluzione 2008, n. 6/DPF e Risposta ad interpello n. 631/E/2020).
3. Tassazione in capo al dipendente (Fringe Benefit) Il valore imponibile del fringe benefit per il dipendente è calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, con percentuali diverse in base alle emissioni di CO2 del veicolo.
- Emissioni fino a 60 g/km CO2: tassazione del 25%
- Emissioni tra 61 e 160 g/km CO2: tassazione del 30%
- Emissioni tra 161 e 190 g/km CO2: tassazione del 40% (2020), 50% (dal 2021)
- Emissioni superiori a 190 g/km CO2: tassazione del 50% (2020), 60% (dal 2021)
Esempio numerico
- Autovettura con emissioni pari a 120 g/km CO2
- Costo chilometrico ACI: € 0,50/km
- Valore convenzionale: 15.000 km x € 0,50 = € 7.500
- Base imponibile tassata (30%): € 2.250
- Questo importo sarà considerato reddito in natura per il dipendente, soggetto a tassazione IRPEF.
I suddetti importi nella determinazione del reddito da tassare in capo al lavoratore a titolo di fringe benefit sono validi nel caso di veicoli concessi in uso al dipendente immatricolati fino al 31/12/2024. Per i veicoli immatricolati dopo il 01/01/2025 varranno i seguenti coefficienti da applicare sempre al costo chilometrico del mezzo per una percorrenza di 15.000 Km:
- Veicoli elettrici: 10%
- Veicoli ibridi plugin: 20%
- Altri veicolo: 50%
N.B.: la Legge di Bilancio 2025, mantiene l’esenzione fino a 1.000 Euro per i lavoratori senza figli a carico e fino a 2.000 Euro per quelli con figli a carico, che può essere applicata anche nel caso dell’assegnazione dell’auto per uso promiscuo al dipendente. Pertanto, nel caso in cui il valore del fringe benefit imponibile per il dipendente sia inferiore alle suddette soglie, questo non sarà tassato in capo al dipendente. Qualora invece il valore del fringe benefit sia superiore ad una delle suddette soglie, questo verrà tassato in capo al dipendente per intero.
Conclusioni L’uso promiscuo delle autovetture aziendali comporta benefici fiscali per il datore di lavoro (deducibilità al 70%), ma determina un fringe benefit imponibile per il dipendente. Per ottimizzare la gestione fiscale, è fondamentale valutare il tipo di assegnazione e la categoria ambientale del veicolo.