Finanziaria 2026 – Nuova rottamazione dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. rottamazione-quinquies)

rottamazione quinquies

Con la Legge di Bilancio 2026 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, comunemente definita “rottamazione-quinquies”.

Di seguito riepiloghiamo in modo semplice i principali aspetti della misura.


🔹 Cosa è stato introdotto con la Finanziaria 2026

La Finanziaria 2026 ha riproposto una procedura di rottamazione dei debiti iscritti a ruolo, consentendo di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, beneficiando di un rilevante abbattimento degli importi dovuti.


🔹 Quali debiti possono essere rottamati

La definizione agevolata riguarda in particolare:

  • Imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati o formali
    (ad esempio IRPEF, IRES, IVA derivanti da avvisi bonari);
  • Contributi previdenziali INPS, purché non derivanti da accertamenti;
  • Sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitatamente a:
    • interessi;
    • somme aggiuntive;
    • aggio della riscossione.

Sono inoltre ricompresi:

  • carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute;
  • debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o concordato minore.

⚠️ Restano esclusi, tra gli altri, tributi come imposta di registro, successioni e donazioni, imposte regionali come IRAP.


🔹 Chi può richiedere la rottamazione

Possono aderire tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che:

  • risultano debitori di carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo indicato;
  • non abbiano già integralmente saldato i debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate ancora efficaci.

🔹 Cosa viene “scontato” aderendo

Con l’adesione alla rottamazione:

✅ non sono dovute:

  • sanzioni;
  • interessi (anche di mora);
  • somme aggiuntive;
  • aggio della riscossione.

Resta dovuto solo il capitale, oltre alle eventuali spese di notifica o procedure esecutive.


🔹 Termini e modalità di adesione

  • Domanda di adesione: da presentare entro il 30 aprile 2026;
  • Comunicazione degli importi da parte dell’Agente della riscossione: entro il 30 giugno 2026;
  • Pagamento:
    • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
    • fino a 54 rate bimestrali (importo minimo rata € 100).

Sulle rate successive alla prima sono applicati interessi del 3% annuo.

⚠️ Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio.


🔹 Perché è importante una valutazione preventiva

La rottamazione non è automaticamente conveniente per tutti i contribuenti:
è fondamentale analizzare la propria posizione debitoria, verificare i carichi effettivamente definibili e confrontare i costi con eventuali alternative.