Studio Baldi

Con l’articolo 1, commi da 31 a 37 della Legge 30 dicembre 2024, n. 197 (Legge di Bilancio 2025), il legislatore ha riproposto alcune importanti agevolazioni fiscali già note in passato, tra cui:

  • Assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) ai soci;
  • Trasformazione agevolata in società semplice;
  • Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

✅ Scadenze e adempimenti

Per usufruire delle agevolazioni:

  • Le operazioni devono essere perfezionate entro il 30 settembre 2025;
  • I valori dei beni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo.

Le imposte sostitutive devono essere versate:

  • 60% entro il 30/09/2025;
  • 40% entro il 30/11/2025.

⚙️ Beni oggetto di agevolazione

  • Immobili non strumentali per destinazione;
  • Beni mobili registrati non utilizzati strumentalmente (es. autoveicoli non impiegati per noleggio);
  • Immobili merce e immobili patrimonio;
  • Immobili strumentali per natura (categorie A/10, B, C, D, E);
  • Terreni non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa.

📉 Aliquote dell’imposta sostitutiva

  • 8% sulla plusvalenza (differenza tra valore normale/catastale e costo fiscale);
  • 10,5% per società non operative in almeno 2 degli ultimi 3 periodi d’imposta;
  • 13% su eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate.

💡 Vantaggi fiscali

  • La plusvalenza in capo al socio (se rivende l’immobile) è calcolata sul valore di assegnazione e può risultare esente se la vendita avviene dopo 5 anni.
  • Possibilità di valutare il valore dell’immobile in sede di estromissione non al valore di mercato ma a quello catastale.
  • Possibilità di neutralizzare la futura plusvalenza se l’assegnazione è fatta al valore di mercato.

🔢 ESEMPIO NUMERICO – Impatto fiscale dell’assegnazione

Si consideri un immobile con le seguenti caratteristiche:

  • Prezzo di acquisto: 150.000 euro (immobile completamente ammortizzato)
  • Valore catastale: 50.000 euro
  • Valore di mercato: 250.000 euro

➤ Opzione 1: assegnazione agevolata al valore catastale

  • Imposta sostitutiva: 50.000 × 8% = 4.000 euro
  • Se l’immobile è venduto a 250.000 euro entro 5 anni, il socio realizza una plusvalenza imponibile di 200.000 euro, soggetta a tassazione IRPEF.

➤ Opzione 2: assegnazione agevolata al valore di mercato

  • Imposta sostitutiva: 250.000 × 8% = 20.000 euro
  • Se l’immobile è venduto a 250.000 euro, nessuna plusvalenza tassabile, e nessuna IRPEF da pagare.

👉 Conclusione: se è prevista la vendita dell’immobile entro breve termine, conviene optare per l’assegnazione al valore di mercato per evitare future imposte sulla plusvalenza.


🧾 Conclusioni

Queste agevolazioni possono rappresentare una valida strategia di pianificazione fiscale sia per società che intendono dismettere beni immobili e mobili, sia per soci interessati a un passaggio di proprietà meno oneroso.

Lo studio è a disposizione per:

  • Valutare la convenienza economico-fiscale delle operazioni;
  • Curare gli adempimenti per usufruire delle agevolazioni;
  • Predisporre la documentazione necessaria e la gestione fiscale delle imposte sostitutive.

📅 Si invita a prendere contatto con lo studio entro il mese di giugno 2025 per valutare con congruo anticipo l’opportunità di aderire alle agevolazioni previste.

Nel 2025, i datori di lavoro possono beneficiare di specifiche agevolazioni contributive per incentivare l’occupazione giovanile. In particolare, sono previsti due principali esoneri contributivi:

  1. Esonero contributivo per giovani under 30 (Legge di Bilancio 2018)
  2. Esonero contributivo per giovani under 35 (Decreto Coesione 2024)

1. Esonero contributivo per giovani under 30

Beneficiari:

  • Datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici e il settore agricolo, esclusi i datori di lavoro domestico).
  • Lavoratori con meno di 30 anni alla data dell’assunzione.
  • Assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time o in somministrazione) e trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

Misura dell’incentivo:

  • Esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
  • Massimale di 250 euro mensili (3.000 euro annui).
  • Durata: 36 mesi.
  • Non cumulabile con altri esoneri contributivi in vigore al 1° gennaio 2018, salvo la compatibilità con la Decontribuzione Sud PMI.

Condizioni e vincoli:

  • Il lavoratore non deve aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro, salvo la portabilità dell’incentivo.
  • Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione.
  • Revoca dell’incentivo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo entro sei mesi dall’assunzione.

2. Esonero contributivo per giovani under 35 (Decreto Coesione 2024)

Beneficiari:

  • Datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico).
  • Lavoratori con meno di 35 anni alla data dell’assunzione.
  • Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

Misura dell’incentivo:

  • Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
  • Massimale di 500 euro mensili (650 euro mensili per assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
  • Durata: 24 mesi.
  • Non cumulabile con altri esoneri contributivi, ma compatibile con la maxi deduzione fiscale per nuove assunzioni.

Condizioni e vincoli:

  • Valido per assunzioni e trasformazioni effettuate dal 01 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (tale periodo verrà definito nel decreto attuativo in corso di riesame).
  • Il lavoratore non deve aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato, salvo la portabilità dell’incentivo.
  • Il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione.
  • Revoca dell’incentivo in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo entro sei mesi dall’assunzione.
  • Per ottenere l’agevolazione occorrerà fare richiesta preventiva all’INPS prima dell’assunzione secondo le regole in via di emanazione.

Confronto tra i due incentivi

CaratteristicaUnder 30 (L. Bilancio 2018)Under 35 (D. Coesione 2024)
Età massima lavoratore29 anni e 364 giorni34 anni e 364 giorni
Misura incentivo50% contributi (max 250€/mese)100% contributi (max 500€/mese o 650€ in ZES)
Durata massima36 mesi24 mesi
Periodo agevolatoQualsiasiDal 01 settembre 2024 – 31 dicembre 2025 (in corso di definizione)
CumulabilitàNo, salvo Decontribuzione SudNo, compatibile con maxi deduzione fiscale

Conclusioni

L’incentivo under 35 appare più vantaggioso per la riduzione del costo del lavoro, ma ha una durata inferiore rispetto all’under 30. La scelta del bonus più conveniente va valutata caso per caso, tenendo conto di cumulabilità, requisiti e convenienza economica complessiva.

Per ulteriori dettagli e per valutare quale incentivo sia più adatto alla vostra azienda, vi invitiamo a contattare il nostro studio.

A chi si rivolge: a tutti i soggetti non privati consumatori che devono conferire in discarica i rifiuti e che sono considerati “Produttori di rifiuti non iscritti”

Il 13/02/2024 è stato introdotto il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ovvero una piattaforma a cui è possibile registrarsi attraverso l’apposito sito https://www.rentri.gov.it/it che costituirà lo strumento attraverso cui il Ministero dell’ambiente fonderà il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Dalla data della sua introduzione e in particolar modo dal 13/02/2025 per i soggetti “Produttori di rifiuti non iscritti”, non è più possibile utilizzare i vecchi formulari rifiuti vidimati in Camera di Commercio, ma occorre provvedere all’emissione dei nuovi FIR (Formulario Identificazione Rifiuti) vidimati attraverso il portale RENTRI e scaricabili in formato pdf.

Sono Produttori di rifiuti non iscritti:

  • le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g);
  • i produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Di seguito le procedure per registrarsi e emettere il FIR nonché per designare eventuali incaricati all’emissione.

Procedura di accreditamento del “produttore di rifiuti”

Per accedere al portale il soggetto che deve registrarsi (impresa individuale/società/ente) deve:

  1. collegarsi al sito https://www.rentri.gov.it/it;
  2. accedere con lo SPID/CNS/CIE del titolare dell’impresa o con quello del legale rappresentante della società/ente produttore di rifiuti all’area riservata del servizio “Produttori di rifiuti non iscritti”;
  3. una volta entrati nell’area riservata occorre procedere con l’associazione del legale rappresentante al produttore di rifiuti, andando nel menù “Strumenti” e cliccando su “+Accredita nuovo produttore di rifiuti” è possibile, inserendo il codice fiscale dell’ente, associarlo al legale rappresentante che è entrato nell’area riservata con il proprio SPID/CNS.

Procedura di emissione del nuovo FIR

Per procedere all’emissione del nuovo formulario vidimato per l’identificazione dei rifiuti (FIR) necessario per il conferimento in discarica del rifiuto, da parte di “Produttori di rifiuti non iscritti” occorre:

  1. collegarsi al sito https://www.rentri.gov.it/it;
  2. accedere con lo SPID/CNS del titolare dell’impresa o con quello del legale rappresentante della società/ente produttore di rifiuti all’area riservata del servizio “Produttori di rifiuti non iscritti”;
  3. una volta entrati occorre andare “Strumenti di supporto” – “Emissione FIR”;
  4. qualora non sia stato già selezionato il produttore di rifiuti cliccare su “Selezione produttore di rifiuti” e selezionarlo (un utente può gestire più posizione quella dell’impresa individuale, quello dell’impresa di cui è legale rappresentante e quello di qualsiasi soggetto che l’ha delegato come “incaricato”;
  5. cliccare su “Vidima FIR vuoto” e poi una volta generato cliccare su “Emetti” e scaricare il formato pdf del FIR (attenzione! una volta emesso non può essere più riscaricato).

Inserimento persone incaricate

È possibile associare ad una posizione più persone incaricate all’emissione del FIR attraverso la funzione “Individuazione persone incaricate” del menù “Strumenti”, selezionandola e poi cliccando su “+Nuovo incaricato” è possibile, inserendo il codice fisale della persona che si intende designare nonché il suo nome e cognome, attivare un altro operatore che entrerà con il suo SPID/CNS/CIE e avrà la possibilità di emettere nuovi FIR.

Dal 1° marzo al 31 marzo 2025 è possibile presentare la domanda per accedere al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su quotidiani e periodici, anche online. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, disponibile nella sezione “Comunicare” dell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Modalità di richiesta del credito d’imposta

Per accedere al beneficio è necessario compilare e trasmettere il modello ufficiale disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionando l’opzione “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” dovrà essere presentata successivamente, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2026, per attestare la realizzazione degli investimenti dichiarati a marzo 2025.

Requisiti e caratteristiche dell’agevolazione

  • Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente;
  • Gli investimenti devono essere realizzati su quotidiani e periodici, cartacei o digitali;
  • L’incremento minimo richiesto è dell’1% rispetto agli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno precedente;
  • Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse disponibili (30 milioni di euro annui) e nel rispetto delle normative de minimis dell’Unione Europea;
  • Se le richieste superano le risorse disponibili, il credito sarà ripartito proporzionalmente tra i beneficiari.

Fruizione del credito d’imposta

Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo “6900”.

Procedura e tempistiche

  1. 1 – 31 marzo 2025: Presentazione della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta;
  2. Entro fine anno 2025: Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria pubblicherà un primo elenco dei soggetti ammessi con il credito teorico spettante;
  3. 9 gennaio – 9 febbraio 2026: Invio della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati;
  4. Successiva pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari con il credito effettivamente spettante;
  5. Utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (L. 15/2025 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025), il Legislatore ha previsto la possibilità di riammissione alla rottamazione-quater per i contribuenti decaduti dal beneficio per mancato rispetto del piano di pagamento originario.

CHI PUÒ ESSERE RIAMMESSO
Possono presentare domanda di riammissione i contribuenti che:

  • Avevano presentato l’istanza di adesione alla rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023 per carichi di ruolo posti in riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.
  • Sono decaduti dal piano di pagamento per mancato versamento, parziale o totale, di una delle prime sei rate previste dal piano di ammortamento.
  • Risultavano decaduti dalla rottamazione-quater alla data del 31 dicembre 2024.

MODALITÀ E TERMINI PER LA RIAMMISSIONE

  • La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2025 (le specifiche modalità saranno rese note dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
  • Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata e il relativo piano di pagamento.
  • Alle somme dovute verranno applicati interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

IMPORTANTE
Per i contribuenti ancora in regola con i pagamenti della rottamazione-quater, la settima rata dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2025 (con tolleranza fino al 5 marzo 2025).

NESSUNA NUOVA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES
Contrariamente alle attese, il Legislatore non ha previsto una nuova rottamazione-quinquies per i carichi affidati alla riscossione dal 1° luglio 2022 in poi. Tuttavia, il dibattito politico sul tema rimane aperto e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi mesi.

COSA FARE ORA
Per i contribuenti decaduti, è consigliabile:

  • Monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la pubblicazione delle modalità operative.
  • Predisporre la domanda di riammissione entro il termine previsto.

Il nostro Studio è a disposizione per supportarvi nella verifica della vostra posizione e nella gestione della pratica di riammissione alla rottamazione-quater.

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l’art. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto una riduzione di due anni dei termini per l’accertamento fiscale a favore dei soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  1. Utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica e/o corrispettivi telematici:
    • Documentazione delle operazioni attive e passive tramite fattura elettronica;
    • Memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
  2. Effettuazione o ricezione di pagamenti tracciabili per importi superiori a Euro 500 ciascuno;
  3. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento che si hanno i requisito per ottenere la riduzione dei termini di accertamento, barrando:
  • RS 136 per la dichiarazione dei redditi di persone fisiche e società di persone;
  • RS 269 per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali.

Riduzione dei termini di accertamento

La riduzione riguarda gli accertamenti relativi a IVA e imposte dirette, i cui termini ordinari scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’adozione delle suddette modalità di incasso/pagamento tracciabili, unitamente alla fatturazione e all’emissione dei corrispettivi elettronici determina una riduzione da 5 a 3 anni degli ordinari termini di accertamento dell’esercizio fiscale in cui i suddetti requisiti siano rispettati e la cosa sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi spuntando il relativo rigo.

Esempio:
Anno d’imposta 2025, l’ordinario termine di prescrizione dell’accertamento è il 31/12/2031 ma rispettando i suddetti requisiti il termine verrà anticipato al 31/12/2029.
Mezzi di pagamento tracciabili

L’art. 3, primo comma del D.M. 4 agosto 2016, individua i seguenti mezzi di pagamento come tracciabili:

  • Bonifico bancario o postale;
  • Carta di debito e di credito;
  • Assegno bancario, circolare e postale contenenti la clausola di non trasferibilità.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 404 del 2 agosto 2022, ha precisato che costituiscono mezzi di pagamento tracciabili anche le RI.BA e i MAV.

Conclusioni: alla luce delle suddette informazioni è opportuno cercare, se possibile, di evitare incassi o pagamenti in contanti superiori a 500 Euro in modo da ridurre i termini di accartamento fiscale sulla propria posizione.

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 apportano un rilevante aggiornamento anche al regime fiscale delle spese di rappresentanza disciplinato dall’articolo 108 del TUIR, rafforzando l’importanza della tracciabilità dei pagamenti come condizione essenziale per poter usufruire della deducibilità.

La normativa ora prevede che ogni spesa sostenuta a titolo di rappresentanza, ai fini della sua deducibilità dal reddito dell’attività, debba essere regolata tramite strumenti di pagamento tracciabili, un requisito che si applica anche agli omaggi aziendali.

La deducibilità delle spese di rappresentanza è subordinata a specifici requisiti:

  • Le spese devono essere inerenti (principio di inerenza), ossia strettamente correlate all’attività svolta dall’impresa.
  • Il TUIR prevede un limite massimo di deducibilità calcolato in misura percentuale rispetto ai ricavi derivanti dalla gestione ordinaria:
    • 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
    • 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
    • 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
  • Per i soggetti in regime di impresa sono deducibili, indipendentemente dai suddetti limiti, le spese relative a beni di valore unitario non superiore a 50 euro.
  • Le spese di rappresentanza destinate a vitto e alloggio sono deducibili solo al 75%.

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese di rappresentanza rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore trasparenza fiscale e controllo delle transazioni economiche.

Impatto delle novità

L’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per le spese di rappresentanza ha lo scopo di incentivare la trasparenza fiscale e ridurre l’evasione. Le imprese saranno quindi incentivate a utilizzare esclusivamente sistemi di pagamento elettronici per poter beneficiare della deducibilità fiscale.

Tale misura si inserisce in un contesto di riforma fiscale volto a promuovere la legalità economica e a garantire un maggior controllo delle spese aziendali.

Nota sulla deducibilità ai fini IRAP

Le nuove regole si applicano, laddove ancora dovuta, anche ai fini IRAP. Quanto affermato è espressamente previsto dal comma 82 della Legge di Bilancio 2025, che conferma l’estensione del requisito della tracciabilità dei pagamenti anche per la determinazione della base imponibile IRAP.

L’assegnazione di autovetture ai dipendenti per uso promiscuo (aziendale e privato) comporta specifiche implicazioni fiscali sia per il datore di lavoro che per il dipendente.

1. Deducibilità dei costi per il datore di lavoro: L’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR prevede che i costi relativi alle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta siano deducibili nella misura del 70% del loro costo per l’impresa, senza limiti d’importo. Per comprovare tale utilizzo, è necessaria idonea documentazione (clausola nel contratto di lavoro o scrittura privata).

Esempio numerico

  • Costo annuo dell’autovettura: € 10.000
  • Deducibilità fiscale (70%): € 7.000
  • Quota indeducibile (30%): € 3.000

Consumi: i consumi di carburante, le spese di manutenzione, il bollo e l’assicurazionedel veicolo concesso in uso al dipendente sono deducibili per il datore di lavoro nella stessa misura del 70%.

Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo per la maggior parte dell’anno, si applicano le regole generali, ovvero la deducibilità è limitata al 20%.

Detraibilità IVA del autoveicolo concesso in uso promiscuo come fringe benefit: la disciplina generale prevede che questa vari a seconda che l’autovettura sia concessa a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo.

Se il veicolo è concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico si configura una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito. Coerentemente, l’IVA potrà essere portata in detrazione in misura pari al 40%.

Diversamente, se il veicolo è concesso in uso promiscuo dietro un corrispettivo, convenuto per la possibilità accordata al dipendente di utilizzare l’auto anche per scopi privati, il bene si considera come utilizzato “totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa”, e pertanto sarà possibile detrarre integralmente l’IVA (cfr. Risoluzione 2008, n. 6/DPF e Risposta ad interpello n. 631/E/2020).

3. Tassazione in capo al dipendente (Fringe Benefit) Il valore imponibile del fringe benefit per il dipendente è calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, moltiplicata per il costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, con percentuali diverse in base alle emissioni di CO2 del veicolo.

  • Emissioni fino a 60 g/km CO2: tassazione del 25%
  • Emissioni tra 61 e 160 g/km CO2: tassazione del 30%
  • Emissioni tra 161 e 190 g/km CO2: tassazione del 40% (2020), 50% (dal 2021)
  • Emissioni superiori a 190 g/km CO2: tassazione del 50% (2020), 60% (dal 2021)

Esempio numerico

  • Autovettura con emissioni pari a 120 g/km CO2
  • Costo chilometrico ACI: € 0,50/km
  • Valore convenzionale: 15.000 km x € 0,50 = € 7.500
  • Base imponibile tassata (30%): € 2.250
  • Questo importo sarà considerato reddito in natura per il dipendente, soggetto a tassazione IRPEF.

I suddetti importi nella determinazione del reddito da tassare in capo al lavoratore a titolo di fringe benefit sono validi nel caso di veicoli concessi in uso al dipendente immatricolati fino al 31/12/2024. Per i veicoli immatricolati dopo il 01/01/2025 varranno i seguenti coefficienti da applicare sempre al costo chilometrico del mezzo per una percorrenza di 15.000 Km:

  1. Veicoli elettrici: 10%
  2. Veicoli ibridi plugin: 20%
  3. Altri veicolo: 50%

N.B.: la Legge di Bilancio 2025, mantiene l’esenzione fino a 1.000 Euro per i lavoratori senza figli a carico e fino a 2.000 Euro per quelli con figli a carico, che può essere applicata anche nel caso dell’assegnazione dell’auto per uso promiscuo al dipendente. Pertanto, nel caso in cui il valore del fringe benefit imponibile per il dipendente sia inferiore alle suddette soglie, questo non sarà tassato in capo al dipendente. Qualora invece il valore del fringe benefit sia superiore ad una delle suddette soglie, questo verrà tassato in capo al dipendente per intero.

Conclusioni L’uso promiscuo delle autovetture aziendali comporta benefici fiscali per il datore di lavoro (deducibilità al 70%), ma determina un fringe benefit imponibile per il dipendente. Per ottimizzare la gestione fiscale, è fondamentale valutare il tipo di assegnazione e la categoria ambientale del veicolo.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della non tassazione in capo al dipendente/fruitore e della deducibilità fiscale da parte di chi ne sostiene/rimborsa il costo, il pagamento delle spese di trasferta dovrà essere effettuato esclusivamente con modalità tracciate.

Pertanto, per garantire la corretta deduzione e il trattamento fiscale agevolato, le seguenti spese dovranno essere sostenute tramite versamento bancario o postale, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari o circolari:

  • Rimborsi spese per trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, comprese le spese di vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ad es. taxi e noleggio con conducente) per i lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
  • Spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi e trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea, se addebitate analiticamente al cliente o rimborsate analiticamente per trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
  • Spese di vitto e alloggio, nonché il rimborso analitico delle spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea per trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
  • Spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Si segnala inoltre che le nuove disposizioni trovano applicazione anche ai fini IRAP.

Per quanto riguarda gli autoservizi pubblici non di linea, si ricorda che questi includono i servizi che:

  • Provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
  • Sono effettuati su richiesta dell’utente, senza carattere di continuità o periodicità (ad es. servizio taxi e noleggio con conducente).

Riferimenti normativi:
L. 207/2024, art. 1, commi 81-83 (Legge di Bilancio 2025)
art. 51, 54, 95 e 108 del DPR 917/1986 (TUIR)

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole sulla territorialità dell’IVA per i servizi forniti in modalità virtuale, inclusi i corsi di formazione in streaming  e si consolidano nuovi orientamenti anche relativamente al trattamento IVA dei corsi in presenza resi a soggetti Ue. Le modifiche sono introdotte dal DLgs. 180/2024, che recepisce la Direttiva UE 2022/542. Di seguito, le novità principali.

Regola generale per le prestazioni B2C

Dal 2025, i servizi educativi virtuali forniti ai consumatori finali (B2C) saranno soggetti all’IVA nel Paese di residenza o domicilio del consumatore. Questo significa che:

  • Cliente privato UE – Se una società italiana eroga un corso di formazione in modalità virtuale ad un soggetto privato residente nella Ue occorrerà versare l’IVA del Paese UE di residenza del cliente consumatore privato; il versamento dell’IVA avverrà identificandosi fiscalmente nel Paese del cliente o aderendo al sistema OSS (One Stop Shop);
  • Cliente privato extraUE – Se una società italiana eroga un corso di formazione in modalità virtuale ad un consumatore privato residente fuori dalla UE l’operazione verrà fatturata come operazione non soggetta ad IVA.

Regola generale per le prestazioni B2B rese virtualmente

Per i servizi forniti a soggetti passivi d’imposta (soggetti con partita iva comunitaria, quindi iscritti al VIES – B2B), continuerà ad applicarsi la regola generale prevista dall’articolo 7-ter del DPR 633/72, secondo cui l’IVA è rilevante nel Paese in cui il committente (azienda cliente) è stabilito.

N.B.: congressi e manifestazioni in presenza sul territorio dell’Unione Europea

Un aspetto particolarmente importante riguarda i congressi e le manifestazioni in presenza in altri Paesi UE. Sembra ormai recepito l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue in merito alla territorialità IVA delle manifestazioni culturali che si tengono fisicamente nei vari Paesi UE. Sebbene all’inizio sembrava poco chiaro ciò che doveva considerarsi “servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali” che dapprima sembrava applicarsi solo nel caso dell’acquisto di un biglietto a teatro o allo stadio, ora sembra ormai consolidato che il congresso in presenza rientra in tale tipologia di servizi e pertanto in caso di organizzazione di tali eventi in altri Paesi UE, che non siano l’Italia, sarà opportuno identificarsi ai fini IVA in quel Paese e pagare l’IVA dello Stato ospitante l’evento, sia nel caso di vendita a consumatori privati che a soggetti passivi IVA, quindi sia nel caso di servizi B2C che B2B. Dal tenore dell’interpretazione della suddetta norma si fa differenza tra il corso di formazione (che mantiene la regola base di tassazione ai fini IVA nel luogo in cui avviene la prestazione per i clienti consumatori finali e nel Paese del committente per i clienti soggetti passivi IVA) e la vendita di un servizio di accesso alla manifestazione culturale quale potrebbe essere il pagamento della quota di accesso ad un congresso, che è tassata sempre nel Paese in cui la prestazione verrà resa, in ogni caso la differenza tra i due tipi di servizi è molto labile e suscettibile di diversa interpretazione e la scelta dell’identificazione fiscale nel Paese ospitante con il versamento della relativa IVA di quello Stato risulta, allo stato dell’arte la soluzione più sicura anche se più onerosa dal punto di vista amministrativo.

Impatto pratico per i corsi in streaming

Dal 2025, i corsi in streaming destinati a privati residenti in Italia saranno tassati con IVA italiana, indipendentemente dal luogo in cui si trova il fornitore del servizio. Per i corsi rivolti a clienti aziendali (B2B), continuerà a valere la regola generale della territorialità basata sulla sede del committente, ma per i corsi online tenuti in Italia ma erogati a soggetti privati di altri Paesi UE (B2C), i relativi corrispettivi saranno imponibili ai fini IVA nel Pese di residenza del cliente privato, mentre nel caso di corsi online erogati a favore di privati consumatori extraUE i corrispettivi non saranno soggetti ad IVA.

Adempimenti richiesti per i fornitori italiani e stranieri

  1. Servizi di formazione erogati virtualmente a soggetti privati residenti nella UE:
    • I fornitori Italiani che offrono servizi virtuali a consumatori privati UE devono registrarsi ai fini IVA nel Paese UE di residenza del cliente privato o utilizzare il regime speciale OSS (One Stop Shop) e versare l’IVA del Paese di residenza del cliente. Occorrerò quindi stabilire diversi prezzi per i servizi in relazione all’aliquota IVA di ogni Paese Ue.
  2. Aziende italiane che operano all’estero:
    • Per congressi o eventi organizzati in altri Paesi UE, sarà necessario registrarsi fiscalmente nel Paese ospitante e versare l’IVA locale.

Conclusioni

Le modifiche normative mirano a uniformare il trattamento fiscale a livello europeo per i servizi virtuali e per le manifestazioni e creeranno non pochi problemi amministrativi per quanto riguarda l’identificazione fiscale nei vari Paesi UE. Per una gestione corretta della vostra attività, vi invitiamo a:

  • Verificare attentamente la territorialità delle operazioni.
  • Adeguare i sistemi di fatturazione e contabili alle nuove regole.

Tabella riepilogativa