Studio Baldi

Bonus € 600,00 professionisti iscritti alla gestione separata e imprenditori individuali gestione commercianti/artigiani

Soggetti interessati: i professionisti iscritti alla gestione separata e le imprese individuali iscritte alla gestione commercianti o artigiani dell’INPS

Al fine della richiesta del suddetto contributo all’INPS sarà necessario poter accedere alla propria posizione per il tramite del sito dell’Ente erogatore. 
A tal fine si invitano coloro che vogliono accedere al contributo, che non è disponibile per tutti ma che sarà erogato fino ad esaurimento dei fondi appositamente stanziati, a munirsi di PIN o SPID per accedere al sito dell’INPS.

PIN: può essere richiesto presso le sedi dell’INPS o online collegandosi al relativo sito . Metà del pin viene assegnato subito online, l’altra metà viene recapitato via posta ordinaria. Considerato che il servizio postale potrebbe avere qualche ritardo e che le sedi Inps potrebbero essere chiuse al pubblico, nulla costa provare con la procedura online ma per maggior sicurezza, per avere in tempo le credenziali di accesso, invito tutti a richiedere il codice

SPID: attraverso la procedura online con riconoscimento facciale tramite il sito 

Proroga dei versamenti di tasse e contributi fino al 01/06/2020

Il base a quanto definito dal Governo nella giornata di ieri, sono stati sospesi in vario ordine e grado i pagamenti di imposte e contributi scadenti prossimamente. Il tutto è meglio riassunto e schematizzato nella tabella a seguire. Di particolare interesse le seguenti precisazioni:

Soggetti che nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi fino a 2 milioni di Euro: i pagamenti di tasse e contributi scadenti tra l’8 e il 31 marzo 2020 potranno essere effettuati, senza sanzioni, il 01 giugno in unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili uguali a decorrere da tale data e scadenti l’ultimo giorno feriale di ogni mese.

Bar, ristoranti, imprese turistico ricettive e società sportive: la proroga è estesa per gli adempimenti fiscali e contributivi scadenti nel periodo 8 marzo – 30 aprile 2020.

Soggetti che nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi superiore ai 2 milioni di Euro: nessuna proroga, quanto dovuto il 16/03/2020 dovrà essere versato, senza sanzioni o interessi, entro e non oltre il 20/03/2020.

Soggetti che hanno presentato istanze di rottamazione e simili: sono disposte proroghe delle rate scadenti nel periodo come meglio specificato nello schema a seguire.

CONTRIBUENTIVERSAMENTO O ADEMPIMENTO SOSPESONUOVI TERMINI
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali ecc
 
Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)
 
Lunedì 1° giugno in unica soluzione, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
 
Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali.
 
Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzoal 31 maggio 2020.
 
A titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
 
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
 
Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva;contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria.
 
Lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
 
Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d’imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute.
 
Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate.
 
Lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
 
Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019.
 
Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020,non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
 
Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate,a decorrere dal mese di maggio 2020.
 
Per tutti i contribuenti che superano i limiti di ricavo sopra esposti ( mini -proroga di 4 giorni).
 
Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
 
I pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020.
 
Tutti i contribuenti relativamente ai pagamenti di cartelle in scadenza, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento.
 
Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
 
I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
 
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio.
 
Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.
 
I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.
 
Settore dei giochi.
 
Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020.
 
Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese.
 
Sale bingoEsonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività

Chiusura esercizi commerciali per l’epidemia di COVID-19 fino al 25/03/20

A seguito della perdurante epidemia di coronavirus, il DPCM 11 marzo 2020, fino al 25/03/2020 prevede:

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO NON ALIMENTARI:
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato (negozi), sia nell’ambito della media e grande distribuzione (iper e supermercati), anche ricompresi nei centri commerciali (l’accesso ai punti di distribuzione di generi alimentari sarà comunque consentita). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE (bar e ristornati):
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PER I SERVIZI ALLA PERSONA:
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). 

DEROGHE:
RESTANO APERTE:
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

POSSONO RESTARE APERTE  ANCHE LE ATTIVITA’ ELENCATE NELL’ALLEGATO 1 DEL DPCM SOTTO RIPORTATE:
Ipermercati 
Supermercati 
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici