Con la Legge di Bilancio 2026 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, comunemente definita “rottamazione-quinquies”.
Di seguito riepiloghiamo in modo semplice i principali aspetti della misura.
🔹 Cosa è stato introdotto con la Finanziaria 2026
La Finanziaria 2026 ha riproposto una procedura di rottamazione dei debiti iscritti a ruolo, consentendo di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, beneficiando di un rilevante abbattimento degli importi dovuti.
🔹 Quali debiti possono essere rottamati
La definizione agevolata riguarda in particolare:
- Imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati o formali
(ad esempio IRPEF, IRES, IVA derivanti da avvisi bonari); - Contributi previdenziali INPS, purché non derivanti da accertamenti;
- Sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitatamente a:
- interessi;
- somme aggiuntive;
- aggio della riscossione.
Sono inoltre ricompresi:
- carichi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute;
- debiti inseriti in procedure di sovraindebitamento o concordato minore.
⚠️ Restano esclusi, tra gli altri, tributi come imposta di registro, successioni e donazioni, imposte regionali come IRAP.
🔹 Chi può richiedere la rottamazione
Possono aderire tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che:
- risultano debitori di carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo indicato;
- non abbiano già integralmente saldato i debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate ancora efficaci.
🔹 Cosa viene “scontato” aderendo
Con l’adesione alla rottamazione:
✅ non sono dovute:
- sanzioni;
- interessi (anche di mora);
- somme aggiuntive;
- aggio della riscossione.
Resta dovuto solo il capitale, oltre alle eventuali spese di notifica o procedure esecutive.
🔹 Termini e modalità di adesione
- Domanda di adesione: da presentare entro il 30 aprile 2026;
- Comunicazione degli importi da parte dell’Agente della riscossione: entro il 30 giugno 2026;
- Pagamento:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- fino a 54 rate bimestrali (importo minimo rata € 100).
Sulle rate successive alla prima sono applicati interessi del 3% annuo.
⚠️ Il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio.
🔹 Perché è importante una valutazione preventiva
La rottamazione non è automaticamente conveniente per tutti i contribuenti:
è fondamentale analizzare la propria posizione debitoria, verificare i carichi effettivamente definibili e confrontare i costi con eventuali alternative.
Nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità riguardanti il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS, app, piattaforme digitali) e i Registratori Telematici (RT).
L’obiettivo della riforma è rafforzare la tracciabilità dei pagamenti e garantire maggiore coerenza tra incassi e corrispettivi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.
Di seguito riassumiamo in modo semplice le principali novità.
1. Cosa c’è di nuovo
Dal 1° gennaio 2026 diventa obbligatorio effettuare un collegamento diretto e automatico tra:
- il proprio POS (fisico o digitale);
- il Registratore Telematico utilizzato per memorizzare e inviare i corrispettivi.
Il collegamento è di tipo logico e non fisico: non servono nuovi cavi o modifiche hardware, ma un’operazione da effettuare tramite il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (“Gestisci Collegamenti”) .
Da quel momento, il registratore telematico dovrà:
- indicare sul documento commerciale la modalità di pagamento;
- memorizzare i dati degli incassi elettronici;
- trasmetterli in forma aggregata ogni giorno insieme ai corrispettivi.
2. Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda:
- tutti gli esercenti attività di commercio al dettaglio e assimilati, ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/1972
(es.: negozi, bar, ristoranti, artigiani, strutture ricettive, ecc.) .
Sono invece esclusi i soggetti che già oggi non sono tenuti alla certificazione dei corrispettivi, come previsto dal DM 10 maggio 2019 (es.: tabaccai, giornalai, produttori agricoli in regime speciale, ecc.) .
3. Quali transazioni devono essere trasmesse
Saranno oggetto di memorizzazione e trasmissione:
- pagamenti con carte di credito, debito e prepagate;
- incassi tramite app e piattaforme digitali (PayPal, Revolut, Scalapay, ecc.);
- ogni altra forma di pagamento elettronico riconosciuta.
Il registratore dovrà indicare per ogni singolo documento commerciale il tipo di pagamento utilizzato e successivamente inviare i dati in modalità giornaliera aggregata .
4. Termini per adeguarsi
Le scadenze operative sono le seguenti:
- Le funzionalità informatiche saranno disponibili nei primi giorni di marzo 2026.
- Da tale data, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per registrare il collegamento POS–RT.
- A regime, per ogni nuovo POS attivato o modificato, il collegamento dovrà essere effettuato:
- dal 6° giorno del mese successivo all’attivazione;
- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo (es.: POS attivato il 1° febbraio → collegamento dal 6 al 30 aprile) .
5. Modalità operative di adeguamento
L’adeguamento avviene interamente online, senza modifiche materiali agli apparecchi.
L’esercente (o un soggetto delegato) deve:
- Accedere al portale Fatture e Corrispettivi.
- Entrare nella sezione Corrispettivi → Gestisci Collegamenti.
- Selezionare il POS presente nell’elenco (i dati vengono caricati automaticamente dagli operatori finanziari).
- Associare il POS al Registratore Telematico.
Il collegamento deve essere effettuato una sola volta, salvo nuove attivazioni o dismissioni di POS.
La delega può essere concessa anche al tecnico del registratore di cassa, non solo al commercialista .
6. Sanzioni
Sono previste diverse tipologie di sanzioni:
Irregolarità nella trasmissione dei dati (formali)
- 100 € per ogni omissione o trasmissione incompleta, con massimo 1.000 € per trimestre
(valido anche per omissioni dei dati dei pagamenti elettronici) .
Mancato collegamento tra POS e RT o mancata installazione dell’RT
- sanzione da 1.000 € a 4.000 € per mancata installazione o mancato collegamento tecnico richiesto .
Sanzioni accessorie
In caso di violazioni ripetute:
- sospensione della licenza o attività, analogamente a quanto già previsto per le violazioni dei corrispettivi telematici .
Per adeguarsi alla nuova normativa, invitiamo tutti i clienti a contattare tempestivamente il proprio fornitore del registratore di cassa per verificare:
- la disponibilità degli aggiornamenti software necessari;
- la corretta configurazione per distinguere e trasmettere le diverse modalità di pagamento;
- le tempistiche di aggiornamento del proprio dispositivo.
Lo Studio resta a completa disposizione per:
- assistenza nella procedura di collegamento;
- conferimento delle deleghe necessarie;
- chiarimenti sugli obblighi e sulle scadenze.
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dell’8 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2025, sono stati fissati i criteri e le modalità per ottenere il nuovo bonus a fondo perduto per l’acquisto di veicoli a zero emissioni, previsto nell’ambito del PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5.
🔹 In cosa consiste il bonus
Il “Bonus Veicoli Elettrici” è un incentivo economico destinato a favorire il rinnovo del parco auto e veicoli commerciali con mezzi completamente elettrici.
Il contributo è a fondo perduto e viene scalato direttamente dal prezzo di acquisto del veicolo dal venditore, che poi ne ottiene il rimborso dal MASE.
L’incentivo è concesso solo in presenza di rottamazione di un veicolo termico fino alla classe Euro 5 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Decreto.
Lo stanziamento complessivo è pari a 597 milioni di euro.
🔹 Chi può usufruirne e a quali condizioni
Possono beneficiare dell’agevolazione:
✅ Persone fisiche
- Devono risiedere in un’area urbana funzionale (agglomerati con più di 50.000 abitanti o comprensivi di aree pendolari secondo criteri ISTAT);
- Devono disporre di un ISEE fino a € 40.000;
- Devono rottamare un veicolo a motore termico di categoria M1 omologato fino a Euro 5, di cui siano intestatari da almeno 6 mesi (la rottamazione può essere effettuata anche a beneficio di un altro componente del nucleo familiare).
La proprietà del nuovo veicolo deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.
✅ Microimprese
Rientrano nella definizione le imprese che:
- Hanno meno di 10 dipendenti;
- Presentano un fatturato o totale di bilancio non superiore a € 2 milioni;
- Sono regolarmente iscritte al Registro Imprese, in regola con gli obblighi fiscali e contributivi, e sede legale in un’area urbana funzionale;
- Rottamano un veicolo della medesima categoria (N1 o N2) intestato da almeno 6 mesi.
L’impresa può ottenere fino a 2 bonus (uno per ciascun veicolo acquistato) nel rispetto del regolamento europeo “de minimis” n. 2831/2023.
🔹 Quali veicoli sono interessati e quanti
| Beneficiario | Categoria veicoli | Alimentazione | Limiti e condizioni | Numero massimo |
| Persone fisiche | M1 (autovetture) | Elettrica (BEV) | Prezzo di listino (IVA e optional esclusi) ≤ € 35.000 – rottamazione di un M1 fino a Euro 5 | 1 veicolo per nucleo familiare |
| Microimprese | N1 – N2 (trasporto merci) | Elettrica (BEV) | Intestazione e rottamazione veicolo ≤ Euro 5 – massimo 2 veicoli | 2 veicoli per impresa |
🔹 Quanto è l’incentivo riconosciuto
👤 Persone fisiche
| ISEE familiare | Residenza in area urbana funzionale | Importo bonus |
| ≤ € 30.000 | ✅ | € 11.000 |
| > € 30.000 e ≤ € 40.000 | ✅ | € 9.000 |
L’incentivo è applicato direttamente dal concessionario come sconto sul prezzo di vendita e non è cumulabile con altri contributi nazionali o europei.
🏢 Microimprese
- Contributo fino al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), con un massimale di € 20.000 per veicolo;
- L’importo viene applicato come sconto e rimborsato al rivenditore dopo la registrazione sulla piattaforma MASE;
- Obbligo di mantenere la proprietà del veicolo per almeno 24 mesi.
🔹 Come presentare la domanda
Le richieste devono essere inoltrate tramite la piattaforma informatica gestita da SOGEI, accessibile dal sito del MASE.
La piattaforma è già aperta per la registrazione dei rivenditori (dal 23 settembre 2025); per i cittadini e le imprese sarà attiva dal 15 ottobre 2025 (data indicativa che sarà confermata da Avviso MASE).
Per ciascuna richiesta saranno richiesti:
- Dati del richiedente (persona fisica o microimpresa);
- Targa del veicolo da rottamare;
- Dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 47 DPR 445/2000;
- Indicazione del veicolo elettrico da acquistare e della misura dell’incentivo applicato.
Il bonus generato dovrà essere utilizzato entro 30 giorni dalla generazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
🔹 Riepilogo dei riferimenti normativi
- Decreto MASE 8 agosto 2025 – Criteri e modalità di concessione del bonus;
- Avviso MASE 18 settembre 2025 – Apertura della piattaforma telematica;
- PNRR – Missione 2, Componente 2, Investimento 4.5;
- Regolamento UE n. 2831/2023 – Aiuti “de minimis”;
- Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2025.
🔹 In sintesi
| Persone fisiche | Microimprese | |
| Numero veicoli | 1 veicolo M1 | Fino a 2 veicoli N1 / N2 |
| Rottamazione | Obbligatoria (M1 ≤ Euro 5) | Obbligatoria (N1 / N2 ≤ Euro 5) |
| Importo massimo | € 11.000 / € 9.000 | 30% del prezzo – max € 20.000 |
| Durata possesso | Minimo 24 mesi | Minimo 24 mesi |
| Scadenza utilizzo bonus | Entro 30 gg dalla generazione e non oltre 30 giugno 2026 | Idem |
La deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli è da sempre un tema delicato per imprese e professionisti. L’art. 164 del TUIR limita infatti la deducibilità delle autovetture ad uso promiscuo, mentre consente la deduzione integrale dei costi sostenuti per gli autocarri, se effettivamente impiegati nell’attività.
La qualificazione del autoveicolo impatta anche sulla detraibilità dell’IVA che per i mezzi ad uso promiscuo è limitata al 40% anzichè al 100% come nel caso in cui il veicolo sia considerato, anche fiscalmente un autocarro.
Negli anni, però, non sono mancati i casi di veicoli immatricolati come “autocarri” ma utilizzati in realtà come normali autovetture, i cosiddetti “falsi autocarri”. Per contrastare questo fenomeno, il legislatore (D.L. 223/2006, art. 35, comma 11) e l’Agenzia delle Entrate (Provvedimento 6 dicembre 2006 e circolare 28/E/2006) hanno introdotto criteri specifici di verifica.
I tre requisiti preliminari da verificare sul libretto
Il controllo parte sempre dai dati della carta di circolazione. I primi tre elementi da considerare sono:
- Categoria del veicolo → deve essere N1 (veicolo per trasporto di merci).
- Codice carrozzeria → deve risultare F0 (furgone).
- Numero di posti a sedere → almeno 4 posti.
Se anche uno solo di questi requisiti manca (ad esempio: veicolo con soli 3 posti o carrozzeria diversa da F0), il veicolo resta fiscalmente un autocarro vero e proprio, con deducibilità piena.
Il rapporto potenza/portata
Solo se i tre requisiti precedenti sono presenti contemporaneamente, occorre verificare un quarto elemento:
👉 il rapporto tra potenza del motore (in kW) e portata utile (in tonnellate).
- Se il valore è ≥ 180, il veicolo è assimilato ad un’autovettura → si applicano i limiti alla deducibilità previsti dall’art. 164 TUIR.
- Se il valore è < 180, il veicolo resta un autocarro e gode della deducibilità integrale.
Due esempi pratici
- Autocarro fiscalmente valido
- Categoria: N1
- Carrozzeria: F0
- Posti: 5
- Potenza: 120 kW
- Portata: 0,70 t
→ Rapporto = 120 / 0,70 = 171,43 (<180)
✅ Veicolo deducibile integralmente.
- Autocarro assimilato ad autovettura
- Categoria: N1
- Carrozzeria: F0
- Posti: 4
- Potenza: 85 kW
- Portata: 0,45 t
→ Rapporto = 85 / 0,45 = 188,89 (>180)
❌ Veicolo trattato fiscalmente come autovettura (deducibilità limitata).
Attenzione al principio di inerenza
Anche quando un veicolo supera i test ed è fiscalmente riconosciuto come autocarro, resta l’obbligo di uso inerente all’attività.
Il Codice della strada (art. 54, lett. d) definisce l’autocarro come veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.
Ne deriva che l’utilizzo in ambito privato (weekend, viaggi familiari, trasporto di persone non addette) può mettere a rischio non solo la deducibilità fiscale.
N.B.: è importante verificare anche la copertura assicurativa nel caso di trasporto o uso da parte di persone non addette.
Conclusione
Per stabilire se un veicolo immatricolato come autocarro è davvero fiscalmente tale occorre:
- Controllare categoria, carrozzeria e posti sul libretto.
- Calcolare il rapporto potenza/portata.
- Verificare sempre l’uso effettivo del mezzo in relazione all’attività.
Solo rispettando tutti questi criteri si può fruire della deducibilità piena dei costi, evitando contestazioni fiscali e sanzioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore un nuovo obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 860) e chiarito con la Nota MiMiT n. 43836 del 12 marzo 2025:
tutti gli amministratori di società devono disporre di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale e comunicarlo al Registro delle Imprese.
Chi è obbligato
Sono tenuti all’adempimento:
- gli amministratori (e i liquidatori) di tutte le società di persone e di capitali, incluse quelle già costituite al 1° gennaio 2025, in relazione ai soci illimitatamente responsabili delle snc e sas, si presume che l’indirizzo pec debba essere comunicato da tutti i soci avendo gli stessi poteri di amminisrazione;
- sono escluse solo le società semplici (salvo quelle agricole) e le società di mutuo soccorso e le società consortili.
Nota bene: l’indirizzo PEC deve essere personale, distinto da quello della società, e rappresentare un canale di comunicazione diretto con l’amministratore. Qualora una persona rivesta la qualità di amministratore di più enti potrà utilizzare un unico indirizzo pec per tutti
Tempistiche dell’adempimento
- Per le società già esistenti al 1° gennaio 2025, l’indirizzo PEC personale degli amministratori deve essere comunicato entro il 30 giugno 2025.
- Per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, la comunicazione deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Sanzioni in caso di inadempimento
- In caso di mancata comunicazione, le domande di nomina o rinnovo cariche saranno sospese o rigettate.
- È prevista una sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032 (art. 2630 c.c.).
Novità importanti per chi ha effettuato lavori di riqualificazione energetica: secondo la Corte di Cassazione, la mancata o tardiva comunicazione all’ENEA non fa decadere dal diritto all’ecobonus. Una linea giurisprudenziale che si consolida e che mette in discussione l’interpretazione finora adottata dall’Agenzia delle Entrate.
📌 Che cosa cambia?
Fino a oggi, la mancata trasmissione della comunicazione all’ENEA – da effettuare entro 90 giorni dalla fine dei lavori – è stata spesso ritenuta causa di decadenza dal beneficio fiscale, anche in presenza di tutta la documentazione tecnica ed economica prevista.
Ma la Corte di Cassazione, con un pacchetto di pronunce recenti, cambia rotta:
- Sentenza n. 7657/2024: il termine di 90 giorni non è perentorio, poiché la finalità della comunicazione è statistica e non sostanziale.
- Ordinanza n. 8019/2025: ribadisce che nessuna norma primaria o secondaria collega espressamente la decadenza dall’ecobonus all’omissione della comunicazione ENEA.
- Ordinanze n. 12422 e 12426 del 10 maggio 2025: vanno oltre, sostenendo che anche in caso di totale omesso invio della comunicazione, il contribuente mantiene il diritto alla detrazione, se rispetta gli altri requisiti di legge.
💡 Cosa significa in concreto?
Chi ha effettuato lavori agevolati con l’ecobonus può non perdere il beneficio fiscale anche in caso di:
- comunicazione ENEA inviata in ritardo;
- comunicazione ENEA mai inviata, purché in possesso della documentazione tecnica prevista.
La Cassazione chiarisce che la comunicazione serve soltanto a fini statistici e non costituisce un requisito sostanziale per accedere alla detrazione.
⚖️ Una nuova linea giurisprudenziale
Le ordinanze più recenti (n. 12422 e 12426/2025) riconoscono che esistono precedenti di segno opposto, ma la Corte ritiene superato quel filone, sottolineando che la decadenza non può derivare da un adempimento meramente formale, non previsto in modo esplicito dalla normativa primaria.
📢 Cosa succede ora?
Resta da capire se l’Agenzia delle Entrate deciderà di allinearsi a questo nuovo orientamento o se continuerà a considerare l’omissione della comunicazione ENEA causa di decadenza.
Per i contribuenti, si apre la possibilità di recuperare l’ecobonus anche in situazioni precedentemente considerate perse. In presenza di un contenzioso o di un accertamento in corso, queste pronunce potrebbero costituire una solida base difensiva.
A partire dal 1° gennaio 2025, cambia radicalmente il trattamento fiscale dei rimborsi analitici di spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico.
La riforma, introdotta dal D.Lgs. 192/2024, ha modificato infatti l’art. 54 del TUIR e stabilendo che i rimborsi analitici di spese (ad es. vitto e alloggio) non concorrono più alla formazione del reddito, purché siano documentati e riaddebitati analiticamente al cliente.
📌 Cosa significa “riaddebito analitico”?
Per essere considerato “analitico” e dunque fiscalmente neutro, il rimborso deve:
- Fare riferimento a una spesa intestata al professionista.
- Essere riaddebitato in modo puntuale e documentato in fattura, specificando importo e riferimento del documento (es. fattura dell’albergo).
In assenza di tali requisiti, il rimborso si considera forfettario e viene trattato come un onorario imponibile a tutti gli effetti.
Spese sostenute in nome e per conto del cliente: la nuova disciplina si applica solamente alle spese sostenute direttamente dal professionista per l’espletamento dell’incarico le cui pezze giustificative (fatture, ricevute) sono intestate al lavoro autonomo, le spese che sono sostenute in nome del cliente (es. le marche da bollo) conservano la precedente disciplina per la quale non sono imponibili ai fini IRPEF e sono escluse ai fini IVA ex art. 15 DPR 633/1972.
🔍 Esempio 1 – Professionista in regime ordinario
Il dott. Rossi, commercialista, incaricato da ALFA S.r.l., effettua una trasferta e sostiene spese documentate per € 1.000 + IVA. La fattura dell’albergo è intestata a lui.
Fino al 2024
Il rimborso costituiva compenso:
- Compenso: € 1.000
- Rivalsa cassa 4%: € 40
- Imponibile IVA: € 1.040
- IVA 22%: € 228,80
- Totale fattura: € 1.268,80
- Ritenuta d’acconto: € 200
- Netto a pagare: € 1.068,80
- Redditualmente: Ricavi + 1.000 (rigo RE2 di Unico PF), Costi -1.000 (rigo RE15 col. 2 di Unico PF) → impatto reddituale neutro
Dal 2025
Il rimborso non è più reddito:
- Compenso: € 0
- Rimborso spese: € 1.000
- IVA: € 220,00
- Totale: € 1.220,00
- Nessuna ritenuta
- Redditualmente: nessuna rilevanza ai fini IRPEF
📝 Nota bene: sebbene il rimborso spese analitico sia fiscalmente esente ai fini IRPEF, rimane comunque imponibile ai fini IVA che resta dovuta. Questo in quanto essendo la relativa documentazione di spesa intestata al professionista questi si detrarrà la relativa IVA sull’acquisto, neutralizzando l’IVA a debito esposta nella fattura di vendita in cui verrà chiesto il rimborso.
🔍 Esempio 2 – Professionista in regime forfetario
Il dott. Bianchi, in regime forfetario, sostiene la stessa spesa (€ 1.000 + IVA 10%).
Fino al 2024
- Rimborso complessivo (spesa + IVA): € 1.100
- Rivalsa cassa 4%: € 44
- Totale fattura: € 1.144
- Redditualmente: +1.100 (Rigo LM22 col. 3 di Unico PF) → rileva anche ai fini delle soglie di € 85.000 e € 100.000
Dal 2025
- Rimborso € 1.100
- Totale: € 1.100
- Redditualmente: irrilevante → non concorre al reddito, né ai limiti per il regime
La rivalsa previdenziale
La rivalsa previdenziale è dovuta su ciò che è da considerarsi compenso, non essendo più considerati tali i rimborsi analiti dal 2025, salvo ulteriori precisazione da parte dell’Ente di competenza, si ritiene che non siano più soggetti a rivalsa previdenziale della cassa professionale di appartenenza.
⚠️ E se il rimborso è a forfait?
Se il professionista inserisce una voce generica in fattura, come “rimborso spese trasferta € 1.500”, senza riferimenti specifici ai documenti, allora:
- Si tratta di onorario imponibile;
- Subisce ritenuta, rivalsa cassa e concorre al reddito;
- Per i forfetari, incide su soglie e imposizione.
In più, il professionista non potrà dedurre le spese sostenute, salvo alcuni casi particolari (creditore insolvente, prescrizione, mancato pagamento entro 12 mesi, ecc.) previsti dal nuovo art. 54-ter del TUIR.
Rimborsi chilometrici: i rimborsi chilometrici corrisposti al professionista, a differenza di quelli corrisposti in caso di rapporto di lavoro dipendente o assimilato, sono considerati una forma di rimborso forfettario (non analitico) pertanto sarà considerato imponibile in capo al professionista come se fosse un compenso professionale.
Rimborsi analitici inclusi in fatture non pagate
Per gli importi addebitati analiticamente ma non effettivamente rimborsati, le spese diventano deducibili quando:
- il committente è sottoposto a procedure concorsuali
- la procedura esecutiva individuale è infruttuosa
- il diritto alla riscossione del credito si è prescritto
✅ Conclusione
La novità rappresenta un vantaggio significativo per i professionisti, in particolare quelli in regime forfetario, che da gennaio 2025 potranno riaddebitare spese senza alterare il reddito imponibile.
Ma attenzione: è fondamentale impostare correttamente le fatture, specificando chiaramente i riferimenti documentali, per non perdere l’agevolazione.
Si riepiloga nello schema sotto riportato il trattamento dei rimborsi spese analitici per i professionista dal 01/01/2025:
| Rimborso spese | 2024 | 2025 |
| Sostenute in nome e per conto del cliente | – no compenso (no ritenuta d’acconto) – no deducibilità spese | |
| Sostenute per conto del cliente e addebitate analiticamente | – compenso (con ritenuta d’acconto) – deducibilità spese | – no compenso (no ritenuta d’acconto) – no deducibilità spese |
| Addebitate in misura forfetaria | compenso (con ritenuta d’acconto) | |
📞 Per chiarimenti o per verificare come applicare correttamente le nuove regole, contatta lo Studio: saremo felici di assisterti.
Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) sono state introdotte modifiche rilevanti al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsto nell’ambito del Piano “Industria 4.0”. Le novità riguardano in particolare la distinzione tra beni materiali e immateriali e impongono nuovi adempimenti e limiti da considerare attentamente per non perdere l’agevolazione.
📉 Addio al credito per i beni immateriali 4.0
A partire dal 1° gennaio 2025, non è più riconosciuto alcun credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali nuovi 4.0, salvo nel caso in cui tali beni siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2024. In questo caso, è necessario che l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo, e che l’investimento venga completato entro il 30 giugno 2025.
Questa modifica abroga definitivamente il comma 1058-ter della Legge n. 178/2020, interrompendo così la possibilità di fruire del beneficio anche per software, sistemi e piattaforme digitali se acquistati nel 2025 senza prenotazione precedente.
⚙️ Beni materiali 4.0: cosa cambia
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali nuovi 4.0 (quelli indicati nella Tabella A della L. 232/2016) resta valido anche per il 2025, ma con importanti limitazioni. In particolare:
- Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stata formalizzata la “prenotazione” (ordine accettato e acconto minimo del 20% versato).
- L’agevolazione è subordinata a un tetto di spesa complessivo nazionale di 2,2 miliardi di euro.
- Per l’accesso al credito è necessario trasmettere una comunicazione telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT).
💰 Quanto spetta: le nuove aliquote
Le percentuali del credito variano in base all’ammontare dell’investimento:
- 20% fino a 2,5 milioni di euro
- 10% tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 5% tra 10 e 20 milioni di euro
Per investimenti superiori a 10 milioni effettuati nell’ambito del PNRR e finalizzati a obiettivi di transizione ecologica, l’aliquota resta del 5%, con un limite massimo agevolabile di 50 milioni di euro.
📌 Condizioni operative
Il credito spetta solo se l’investimento riguarda beni nuovi, strumentali e con caratteristiche tecniche precise. Inoltre:
- È necessaria una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, oppure un attestato di conformità. Per beni di valore unitario fino a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
- Le fatture e i documenti di trasporto devono riportare espressamente il riferimento normativo all’agevolazione. Una dicitura consigliata è:
“Acquisto per il quale spetta il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”
- È possibile regolarizzare eventuali omissioni prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E nonché nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603 nei seguenti modi:
- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura (di acconto / saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- nel caso di fatture elettroniche:
- stampare una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72;
- effettuare un’integrazione elettronica, da allegare all’originale e conservare unitamente a quest’ultimo, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità previste dall’Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.
📨 Comunicazione al MiMiT
Per controllare il rispetto del limite nazionale di spesa, l’impresa deve inviare una comunicazione al MiMiT con le spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Questa comunicazione deve essere presentata tramite il modello approvato con DM 24/04/2024, che potrà subire aggiornamenti.
Il MiMiT trasmette poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie. L’accoglimento delle richieste avverrà in ordine cronologico, fino all’esaurimento del fondo disponibile.
⚠️ Altri adempimenti: GSE
Come previsto dal Decreto n. 39/2024, per gli investimenti agevolabili è richiesto anche l’invio di:
- una comunicazione preventiva (ex ante) con la stima degli investimenti e della fruizione del credito;
- una comunicazione consuntiva (ex post) al termine dell’investimento.
Al momento non è del tutto chiaro se queste comunicazioni siano obbligatorie anche per il nuovo credito 2025: è prudente quindi provvedere comunque all’invio fino a eventuali chiarimenti ufficiali.
📎 Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui il bene viene interconnesso al sistema aziendale.
- Codice tributo 6936 per beni materiali 4.0
- (Il codice 6937 resta per i beni immateriali, ma non sarà applicabile per investimenti effettuati nel 2025, se non prenotati nel 2024)
Considerazioni finali
L’agevolazione per il 2025 è ancora molto interessante, ma l’accesso sarà più selettivo: non solo per via dell’esclusione dei beni immateriali, ma anche per la necessità di rispettare vincoli di spesa nazionali e nuovi obblighi documentali.
Per valutare se i vostri investimenti possono rientrare tra quelli agevolabili e per ricevere assistenza su perizie, comunicazioni e corretta gestione delle fatture, vi invitiamo a contattare lo Studio.
Con decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2025, è stata ufficialmente prorogata l’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro le calamità naturali.
Le nuove scadenze previste sono:
- Piccole imprese: obbligo rinviato al 1° gennaio 2026
- Medie imprese: obbligo rinviato al 1° ottobre 2025
- Grandi imprese: nessuna proroga formale, ma previsto un periodo transitorio di 90 giorni durante il quale non si applicano le sanzioni, fino al 30 giugno 2025
Criteri dimensionali per l’identificazione delle imprese
La classificazione delle imprese si basa su due parametri principali: numero di dipendenti e volume d’affari o totale di bilancio annuo:
- Piccole imprese:
Dipendenti: meno di 50
Fatturato annuo o totale di bilancio: fino a 10 milioni di euro
- Medie imprese:
Dipendenti: meno di 250
Fatturato annuo: fino a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio: fino a 43 milioni di euro
- Grandi imprese:
Imprese che superano i limiti di cui sopra
Durante il periodo transitorio, le imprese non assicurate non subiranno limitazioni nell’accesso a incentivi, garanzie o altre forme di supporto pubblico, come inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
A partire dal 2025, tutte le imprese italiane sono tenute a stipulare una polizza assicurativa obbligatoria a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e disciplinato nel dettaglio dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del rischio aziendale.
Chi è tenuto a stipulare la polizza?
L’obbligo si applica a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le imprese estere con una sede secondaria o una stabile organizzazione in Italia. Non sono previste sanzioni pecuniarie per chi non si adegua ma le imprese che non si adegueranno alla nuova normativa entro le scadenze previste non potranno beneficiare di sovvenzioni, agevolazioni o contributi pubblici, inclusi i fondi destinati agli interventi in caso di calamità naturali.
Attenzione: l’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 155/2024 (convertito nella L. 189/2024) ha precisato che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai beni elencati “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa“, escludendo solo quelli già coperti da analoga polizza, anche se stipulata da soggetti diversi. L’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 18/2025 ha ulteriormente chiarito che le immobilizzazioni da assicurare sono quelle impiegate per l’attività d’impresa “a qualsiasi titolo”. Da Ciò sembrerebbe emergere che per i soggetti che esercitano la propria attività in un immobile preso in locazione, qualora il proprietario non abbia stipulato una polizza a copertura dai rischi catastrofali, o sia impossibilitato a farlo per questioni soggettive (per es. il proprietario non è un’impresa), sarà il conduttore che dovrà provvedere.
Quali beni devono essere assicurati?
La copertura deve riguardare specifici beni patrimoniali immobilizzati dell’impresa che devono essere iscritti nella voce B-II numeri 1), 2) e 3) del bilancio in forma CE, ovvero:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
L’obiettivo della normativa è quello di tutelare le componenti fisiche essenziali del patrimonio aziendale, assicurando continuità operativa anche in caso di eventi estremi.
Eventi coperti ed esclusioni
La polizza deve garantire la copertura contro tre principali tipologie di eventi naturali:
- Terremoti
- Alluvioni
- Frane
Sono invece escluse dalla copertura le conseguenze di eventi non naturali, come guerre, atti di terrorismo, contaminazioni ambientali e danni a edifici costruiti senza regolare autorizzazione edilizia o strutturale.
Scadenze per l’adempimento
L’obbligo inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 è stato prorogato al 31 marzo 2025. Per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura, il termine è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2025.
Le compagnie assicurative devono aggiornare i propri prodotti assicurativi entro il 29 marzo 2025, data entro la quale sarà possibile reperire offerte conformi ai requisiti normativi.
Come funzionano le polizze
Le polizze saranno strutturate in base a criteri tecnici ben definiti. Il premio assicurativo sarà calcolato considerando:
- La posizione geografica dell’impresa e il rischio naturale associato
- La vulnerabilità dei beni da assicurare
- Le misure di prevenzione adottate dall’azienda
Inoltre, il decreto stabilisce dei limiti di indennizzo e delle franchigie (scoperti) che variano in base al valore della copertura e alla dimensione dell’impresa. Ad esempio, per polizze fino a 30 milioni di euro, il massimo scoperto è pari al 15% del danno; per valori superiori o per grandi imprese, le condizioni vengono concordate direttamente tra le parti.
Particolare attenzione è data anche alla copertura dei terreni, che viene erogata a “primo rischio assoluto”, senza applicazione del principio di proporzionalità.
Sanzioni e conseguenze
Sebbene non siano previste sanzioni dirette per le imprese inadempienti, la normativa prevede che le aziende non in regola non possano accedere a fondi pubblici in caso di eventi catastrofici. Inoltre, le compagnie assicurative che rifiutassero ingiustificatamente la stipula delle polizze senza aver raggiunto il proprio limite massimo di rischio dichiarato possono essere sanzionate dall’IVASS con multe fino a 500.000 euro.
Ulteriori elementi di supporto
Il decreto prevede che le compagnie assicurative pubblichino online le condizioni generali delle polizze, garantendo trasparenza e comparabilità tra le diverse offerte. Inoltre, il sistema è rafforzato dal sostegno di SACE Spa, che potrà garantire fino al 50% degli indennizzi dovuti alle imprese assicuratrici, rendendo economicamente sostenibile l’intero meccanismo.