A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini della non tassazione in capo al dipendente/fruitore e della deducibilità fiscale da parte di chi ne sostiene/rimborsa il costo, il pagamento delle spese di trasferta dovrà essere effettuato esclusivamente con modalità tracciate.
Pertanto, per garantire la corretta deduzione e il trattamento fiscale agevolato, le seguenti spese dovranno essere sostenute tramite versamento bancario o postale, carte di debito, credito e prepagate, assegni bancari o circolari:
- Rimborsi spese per trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, comprese le spese di vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ad es. taxi e noleggio con conducente) per i lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- Spese per prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande, viaggi e trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea, se addebitate analiticamente al cliente o rimborsate analiticamente per trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- Spese di vitto e alloggio, nonché il rimborso analitico delle spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea per trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- Spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
Si segnala inoltre che le nuove disposizioni trovano applicazione anche ai fini IRAP.
Per quanto riguarda gli autoservizi pubblici non di linea, si ricorda che questi includono i servizi che:
- Provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa al trasporto pubblico;
- Sono effettuati su richiesta dell’utente, senza carattere di continuità o periodicità (ad es. servizio taxi e noleggio con conducente).
Riferimenti normativi:
L. 207/2024, art. 1, commi 81-83 (Legge di Bilancio 2025)
art. 51, 54, 95 e 108 del DPR 917/1986 (TUIR)