Con la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) sono state introdotte modifiche rilevanti al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsto nell’ambito del Piano “Industria 4.0”. Le novità riguardano in particolare la distinzione tra beni materiali e immateriali e impongono nuovi adempimenti e limiti da considerare attentamente per non perdere l’agevolazione.
📉 Addio al credito per i beni immateriali 4.0
A partire dal 1° gennaio 2025, non è più riconosciuto alcun credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali nuovi 4.0, salvo nel caso in cui tali beni siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2024. In questo caso, è necessario che l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo, e che l’investimento venga completato entro il 30 giugno 2025.
Questa modifica abroga definitivamente il comma 1058-ter della Legge n. 178/2020, interrompendo così la possibilità di fruire del beneficio anche per software, sistemi e piattaforme digitali se acquistati nel 2025 senza prenotazione precedente.
⚙️ Beni materiali 4.0: cosa cambia
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni materiali nuovi 4.0 (quelli indicati nella Tabella A della L. 232/2016) resta valido anche per il 2025, ma con importanti limitazioni. In particolare:
- Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stata formalizzata la “prenotazione” (ordine accettato e acconto minimo del 20% versato).
- L’agevolazione è subordinata a un tetto di spesa complessivo nazionale di 2,2 miliardi di euro.
- Per l’accesso al credito è necessario trasmettere una comunicazione telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT).
💰 Quanto spetta: le nuove aliquote
Le percentuali del credito variano in base all’ammontare dell’investimento:
- 20% fino a 2,5 milioni di euro
- 10% tra 2,5 e 10 milioni di euro
- 5% tra 10 e 20 milioni di euro
Per investimenti superiori a 10 milioni effettuati nell’ambito del PNRR e finalizzati a obiettivi di transizione ecologica, l’aliquota resta del 5%, con un limite massimo agevolabile di 50 milioni di euro.
📌 Condizioni operative
Il credito spetta solo se l’investimento riguarda beni nuovi, strumentali e con caratteristiche tecniche precise. Inoltre:
- È necessaria una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato, oppure un attestato di conformità. Per beni di valore unitario fino a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.
- Le fatture e i documenti di trasporto devono riportare espressamente il riferimento normativo all’agevolazione. Una dicitura consigliata è:
“Acquisto per il quale spetta il credito d’imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”
- È possibile regolarizzare eventuali omissioni prima dell’avvio dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E nonché nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603 nei seguenti modi:
- nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, può essere riportato dall’acquirente sull’originale di ogni fattura (di acconto / saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
- nel caso di fatture elettroniche:
- stampare una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell’art. 39, DPR n. 633/72;
- effettuare un’integrazione elettronica, da allegare all’originale e conservare unitamente a quest’ultimo, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità previste dall’Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.
📨 Comunicazione al MiMiT
Per controllare il rispetto del limite nazionale di spesa, l’impresa deve inviare una comunicazione al MiMiT con le spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Questa comunicazione deve essere presentata tramite il modello approvato con DM 24/04/2024, che potrà subire aggiornamenti.
Il MiMiT trasmette poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie. L’accoglimento delle richieste avverrà in ordine cronologico, fino all’esaurimento del fondo disponibile.
⚠️ Altri adempimenti: GSE
Come previsto dal Decreto n. 39/2024, per gli investimenti agevolabili è richiesto anche l’invio di:
- una comunicazione preventiva (ex ante) con la stima degli investimenti e della fruizione del credito;
- una comunicazione consuntiva (ex post) al termine dell’investimento.
Al momento non è del tutto chiaro se queste comunicazioni siano obbligatorie anche per il nuovo credito 2025: è prudente quindi provvedere comunque all’invio fino a eventuali chiarimenti ufficiali.
📎 Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno in cui il bene viene interconnesso al sistema aziendale.
- Codice tributo 6936 per beni materiali 4.0
- (Il codice 6937 resta per i beni immateriali, ma non sarà applicabile per investimenti effettuati nel 2025, se non prenotati nel 2024)
Considerazioni finali
L’agevolazione per il 2025 è ancora molto interessante, ma l’accesso sarà più selettivo: non solo per via dell’esclusione dei beni immateriali, ma anche per la necessità di rispettare vincoli di spesa nazionali e nuovi obblighi documentali.
Per valutare se i vostri investimenti possono rientrare tra quelli agevolabili e per ricevere assistenza su perizie, comunicazioni e corretta gestione delle fatture, vi invitiamo a contattare lo Studio.